| REGOLAMENTI: |
Regolamento vigente -
Approvato dalla Commissione scientifica per la biblioteca in data 20/10/1995 |
Titolo 1 -Titolo 2 - Titolo 3 - Titolo 4 - Titolo 5
TITOLO I
La biblioteca del Seminario Giuridico e i suoi compiti.
Art. 01
Tutte le collezioni librarie, i CD-ROM e i, microformati del Seminario Giuridico dell’Università degli studi di Catania costituiscono la Biblioteca del Seminario Giuridico.
Art.02
La biblioteca è al servizio dei docenti, dei ricercatori e degli studenti dell’Ateneo. Possono tuttavia essere ammessi anche studiosi esterni che ne facciano richiesta motivata al coordinatore.
Essa ha i seguenti compiti:
a) porgere ai discenti i necessari sussidi per gli studi che si compiono nelle università;
b) offrire ai docenti gli strumenti di ricerca propri della disciplina che essi professano.
c) promuovere, mediante opportuni accordi, un coordinamento con le altre biblioteche dell’Ateneo, specialmente al fine della formazione di cataloghi collettivi;
TITOLO II
Ordinamento interno della biblioteca del Seminario Giuridico
Art. 03
Il materiale librario e documentario, gli arredi e le attrezzature esistenti nella biblioteca sono affidati per la custodia e la conservazione al direttore del Seminario.
Art. 04
E’ obbligo di ogni impiegato dar subito notizia al coordinatore della biblioteca di qualunque sottrazione, dispersione, disordine o danno nella suppellettile o nel materiale della biblioteca di cui abbia direttamente o indirettamente notizia.
Dello smarrimento o della sottrazione di opere il coordinatore dà subito avviso all’impiegato che tiene il registro delle opere smarrite o sottratte, di cui all’art. 12 della lettera b).
Art. 05
Qualsiasi unità di materiale librario e documentario che entra in biblioteca deve essere iscritta nel registro cronologico di entrata.
Per quanto attiene il materiale librario, ogni opera avrà il proprio numero di ingresso. Per le opere in più volumi un distinto numero di ingresso sarà attribuito ad ogni volume. Per i periodici e per le opere che si pubblicano a dispense, il numero di ingresso verrà assegnato al primo fascicolo di ogni annata.
Un distinto numero di ingresso sarà attribuito ugualmente anche ad ogni unità del materiale documentario ed iconografico che non costituisca serie organica.
Art. 06
La biblioteca deve possedere:
a) un inventario topografico dei manoscritti;
b) un inventario topografico generale del materiale librario e documentario;
c) un inventario topografico dei mobili e degli arredi. Gli inventari, ancorché automatizzati, sono tenuti a volume. Negli inventari è rigorosamente vietato raschiare o cancellare con acidi. Le correzioni che sono necessarie si fanno in inchiostro rosso, in modo che si possa leggere quello che prima era scritto. Negli inventari di cui alle lettere a) e b) alla descrizione bibliografica essenziale di ogni opera si deve aggiungere il numero progressivo che essa ha nel registro di entrata.
Art. 07
La biblioteca deve inoltre possedere:
a) un catalogo generale alfabetico per autori delle opere possedute;
b) un catalogo generale alfabetico dei periodici.
La biblioteca può, inoltre, istituire ulteriori cataloghi per altre categorie o raccolte di materiale librario, documentario o audiovisivo.
I cataloghi, ancorché automatizzati, devono essere disponibili anche sotto la forma di cataloghi a schede a fogli mobili.
I cataloghi a schede a fogli mobili devono essere aggiornati l’ultimo sabato non festivo di ogni mese.
Art. 08
Gli inventari fuori uso, gli elenchi e i registri parziali che accompagnano l’acquisto di intere collezioni debbono essere conservati diligentemente in modo da permetterne la consultazione.
Tutti i volumi aventi carattere di rarità e di pregio che entrino in biblioteca per dono devono recare nell’interno della copertina un cartellino contenente il nome del donatore e la data del dono.
Art. 09
La biblioteca deve infine possedere:
a) uno schedario delle opere in continuazione e di collezione;
b) uno schedario delle opere periodiche.
Tali schedari si conservano in appositi raccoglitori. Gli schedari medesimi, corredati da un indice topografico a schede, sostituiscono, insieme a questo, l’inventario topografico di cui alla lettera b) dell’art. 6: ciò fino a quando le raccolte non siano complete o non si sia, per qualsiasi motivo, cessato di aggiornarle.
Art. 10
Il materiale librario e documentario, dopo essere stato annotato nel registro cronologico di entrata e nel rispettivo inventario topografico, viene descritto, se e come stabilito, nei diversi cataloghi previsti dal presente regolamento.
Poiché la biblioteca si giova di procedure automatizzate, i programmi adottati devono prevedere, in aggiunta alla stampa delle schede catalografiche, la stampa del registro cronologico di entrata e dell’inventario topografico di cui al comma precedente.
Alla descrizione di ciascun oggetto nei cataloghi si accompagnano l’indicazione del numero d’iscrizione nel registro cronologico di entrata e quella della collocazione nell’inventario topografico.
Tali indicazioni s’iscrivono anche sull’oggetto, nel modo seguente:
a) per il materiale librario il numero di entrata si riporta alla fine dei testo di ogni manoscritto o stampato. La collocazione si segna, per i manoscritti, a penna nel verso del piatto anteriore della legatura; per gli stampati, a penna, nel verso del frontespizio. La collocazione stessa è riportata, tanto per i manoscritti quanto per gli stampati, sul cartellino recante il nome della biblioteca, da incollare sull’esterno e nell’interno della legatura o copertina del volume od opuscolo e sul recto del foglio isolato.
b) per i materiali non librari Ivo compresi i materiali audiovisivi o su supporto magnetico, le indicazioni suddette si iscrivono sul cartellino che viene unito all’oggetto in modo da non ridurne la leggibilità od offenderne l'estetica.
Ove ragioni estetiche o pratiche lo consiglino, la collocazione può segnarsi direttamente sull'oggetto, nel punto e con il mezzo che si ritengono più opportuni.
Art. 11
Ciascuno degli oggetti di cui all'articolo precedente deve recare un bollo col nome della biblioteca. Questo sarà posto secondo modalità che verranno stabilite in apposito ordine di servizio.
Il tipo, il colore, le dimensioni e la posizione del bollo debbono essere tali da non danneggiare l'estetica o l'uso dell'oggetto.
Art. 12
E' data facoltà al coordinatore di non inserire nei cataloghi alfabetici i titoli delle pubblicazioni, che un accurato esame abbia rilevato di scarsa importanza ai fini della cultura e della documentazione.
Art. 13
La biblioteca deve possedere:
a) un registro cronologico delle opere smarrite o sottratte
b) un registro dei volumi dati a rilegare o a restaurare;
c) una raccolta dei buoni d'ordine delle opere ordinate.
Tutte le ordinazioni devono portare la firma del coordinatore della biblioteca.
All’atto della consegna il legatore riceve un elenco di accompagnamento che egli riporta insieme ai libri rilegati.
All'atto della restituzione, l'impiegato, verificato il lavoro dichiara, apponendo la propria firma sul registro stesso, di avere ricevuto i libri.
Art. 14
Eccetto che per necessità di applicazione delle norme dettate nel presente titolo, è f atto divieto al personale della biblioteca di mutare, senza l'autorizzazione del coordinatore della biblioteca, al quale dovrà esserne f atta motivata richiesta, l'ordinamento delle raccolte, i sistemi di registrazione, di inventario, di catalogazione e di collocazione del materiale librario.
Art. 15
Due mesi prima della chiusura dell’anno finanziario il coordinatore della biblioteca presenta al direttore del Seminario Giuridico la previsione per le spese ordinarie, ripartite negli articoli in cui è suddiviso il giornale delle spese dell'Istituto.
Art. 16
Alla fine di ogni anno finanziario il coordinatore della biblioteca invia al direttore il rendiconto finale delle spese, accompagnandolo con le opportune osservazioni.
Art. 17
Il coordinatore della biblioteca, entro il 31 gennaio, deve inviare al direttore, in duplice copia, la relazione sull'attività svolta nell'anno finanziario compiuto.
La relazione deve riguardare:
a ) lavori edilizi e di arredamento, provviste di mobili e arredi di qualsiasi specie, impianti, attrezzature varie;
b) incremento del patrimonio librario;
c) lavori di ordinamento e catalogazione;
d) restauri e rilegature;
e) opere di disinfestazione e di profilassi libraria.
f) servizio pubblico;
g) mostre bibliografiche e principali avvenimenti interessanti la biblioteca;
h) eventuali pubblicazioni compiute a cura della biblioteca e contributi da essa dati di iniziative e studi condotti sia in Italia che all'estero;
i) amministrazione. Nella relazione sono inoltre trattati particolari problemi che interessano la vita della biblioteca; viene infine espresso il giudizio complessivo sul suo funzionamento.
Art. 18
Qualora il coordinatore ritenga necessarie innovazioni importanti che si riflettano sul funzionamento della biblioteca, ne riferisce al direttore ai fini della prescritta autorizzazione il coordinatore riferisce inoltre tempestivamente su qualsiasi danno alla biblioteca, come su qualsiasi grave insufficienza e irregolarità che possa verificarsi nel funzionamento dei servizi.
Art. 19
Il cambio o la cessione in deposito di duplicati, riconosciuti tali per identità 'assoluta, possono essere autorizzati dal direttore del Seminario Giuridico, su proposta del coordinatore della biblioteca.
Nel verso del frontespizio di ogni volume che cessa, per effetto del cambio, di appartenere alla biblioteca, deve essere apposta una dicitura particolare, per indicare che il libro è un doppio ceduto e per rendere nulla l'altro bollo che lo dichiara proprietà della biblioteca.
Art. 20
Nella biblioteca tutti i libri vengono rimossi dagli scaffali e spolverati, di regola, almeno ogni tre anni. Tale operazione va effettuata. con maggiore frequenza quando le condizioni dei servizi lo consentano, in particolare nelle sezioni e nei reparti dove, per. l'ubicazione o per la natura del patrimonio librario, o per altri motivi, sia maggiore l'accumulo di polvere o il pericolo di insetti.
Durante le operazioni di spolveratura si tiene particolarmente nota dei libri e degli scaffali infestati da tarli, da muffe e da parassiti.
Il direttore, o un suo delegato, determina caso per caso, su proposta del coordinatore della biblioteca, le somme e i mezzi da impiegare per la disinfestazione dei volumi e dei mobili.
Art. 21
Durante il periodo della chiusura di cui all'art. 26 si procede, con la scorta degli inventari, alla revisione parziale della biblioteca.
I relativi verbali, firmati dagli impiegati che hanno proceduto alla revisione, debbono essere conservati nell'archivio della biblioteca.
Nel caso di mancanze che dessero fondato sospetto di sottrazione il coordinatore della biblioteca farà speciale rapporto al direttore del Seminario Giuridico rilevando, a confronto con le revisioni precedenti, le mancanze nuove e i rinvenimenti dei volumi che altra volta fossero stati dichiarati smarriti o mancanti.
Art. 22
Ogni libro tolto dagli scaffali, perché dato in lettura, in prestito, o temporaneamente dislocato per più di un giorno, deve essere immediatamente sostituito al posto con copia della scheda di richiesta inserita in ‑ una busta o tavoletta.
Una busta o tavoletta, recante la segnatura e il titolo relativo, va collocata al posto di ogni. libro dato a legare o che risulti smarrito o perduto.
La mancanza della busta o della tavoletta è considerata grave negligenza punibile, disciplinarmente, su richiesta del coordinatore, dalle competenti autorità accademiche ai sensi del D.P.R. n. 3/57.
Art. 23
I libri dati in lettura devono essere messi a posto giorno per giorno, salvo _che il lettore, nel restituirli, abbia espressamente dichiarato all'impiegato che li riceve di volersene servire il giorno successivo.
Per la ricollocazione dei libri dati in lettura, o che ritornino dal prestito o dal legatore, sono specialmente destinate la mezz'ora che precede l'apertura e quella susseguente all'ora della chiusura della biblioteca al pubblico.
TITOLO III
Direzione della biblioteca e acquisti
Art. 24
Sono organi direttivi della biblioteca il coordinatore e la commissione scientifica.
Art. 25
Il coordinatore, appartenente alla l‑ o 2‑ qualifica del ruolo speciale delle biblioteche delle università, presiede alle attività della biblioteca.
E' responsabile:
a) del coordinamento dei servizi bibliotecari;
b) dell'organizzazione bibliografica e documentaria in relazione alle esigenze di aree disciplinari omogenee o altamente specializzate;
c) dei criteri di descrizione dei documenti e del recupero dell'informazione bibliografica o documentaria;
d) del controllo sull'esattezza della descrizione bibliografica;
e) del coordinamento dell'aggiornamento del personale e dell'orientamento dell'utente;
f) del coordinamento dei vari settori del servizio: il servizio al pubblico, la cura, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio librario;
g) dell'aggiornamento dei propri collaboratori sulla evoluzione normativa e tecnica;
g) dell'ordine, prendendo allo scopo le necessarie iniziative d'intesa con l'autorità accademica da cui dipende.
In conformità con gli indirizzi scientifici espressi dalla Commissione come conseguenti decisioni deliberate, cura l'acquisizione di nuovo materiale bibliografico e di nuove attrezzature e arredi.
Art. 26
La commissione scientifica permanente è composta dal direttore di Istituto o da un suo delegato che la presiede, dal coordinatore della biblioteca, da almeno un docente, da almeno un ricercatore e da almeno uno studente, indicato dai rappresentanti degli studenti, nominati dal direttore dei Seminario .,‑Giuridico su proposta del Consiglio di Istituto. Fa inoltre parte della Commissione anche il responsabile dei servizi informatici della Facoltà.
La commissione stabilisce il proprio regolamento interno e organizza l'attività relativamente alle seguenti materie:
a) acquisto di libri;
b) scelta dei periodici da acquistare in abbonamento;
c) acquisto di opere disponibili su supporti diversi da quello cartaceo (audiovisivi, microform, CD‑ROM);
d) acquisto di attrezzature e arredi;
e) pubblicazioni curate dalla biblioteca;
f) orario di apertura della biblioteca per maggiore comodità dei professori e degli studenti. La commissione promuove inoltre ogni forma di cooperazione con altre biblioteche ed Enti pubblici e privati.
TITOLO IV
Servizio pubblico
A) Apertura e chiusura della biblioteca
Art. 27
Il calendario di apertura e chiusura della biblioteca è deliberato dal Consiglio di Istituto.
La biblioteca è inoltre chiusa al pubblico in occasione dei lavori di spolveratura, di disinfestazione e di revisione, di cui agli articoli 20 e 21. Durante la chiusura dovranno funzionare, almeno per un'ora al giorno, i servizi d’informazione e di prestito. Ogni altra eventuale necessaria interruzione del servizio pubblico deve essere preventivamente autorizzata dal coordinatore della biblioteca.
Art. 28
Gli orari della biblioteca devono essere preventivamente approvati dalla Commissione scientifica permanente.
Art. 29
L'apertura e la chiusura dei magazzini librari è affidata esclusivamente agli impiegati della biblioteca ai quali il coordinatore consegna le relative chiavi.
E’ vietato ai detti impiegati di cedere, sia pure momentaneamente, a chicchessia, la chiave loro affidata.
Un esemplare delle chiavi è custodito dal coordinatore della biblioteca nella sua stanza.
Art. 30
Gli impiegati della biblioteca, prima di procedere alla chiusura dei magazzini librari, visitano tutti i locali e gli impianti, assicurandosi che non esista condizione alcuna di pericolo.
B) Lettura e consultazione interna
Art. 31
Sono ammessi alla lettura nella biblioteca i soli fruitori della medesima.
Sono fruitori della biblioteca i docenti, i ricercatori, gli studenti dell'Ateneo e tutti gli studiosi che ne facciano richiesta motivata al coordinatore della biblioteca.
Le sale di lettura sono di regola destinate agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza e a coloro che hanno in consultazione materiale della biblioteca.
Art. 32
Le ricerche ai cataloghi, cartacei e automatizzati, vengono eseguite degli utenti, che possono chiedere l’assistenza del personale della biblioteca.
Art. 33
La domanda delle opere desiderate in lettura, non contemplate nell'art. 39 va fatta per iscritto su schede fornite dalla biblioteca.
Nella scheda si devono indicare chiaramente l'autore, il titolo e la segnatura dell'opera richiesta, nonché il nome, il cognome e l’indirizzo, di chi fa la richiesta.
All'atto del ritiro delle opere richieste, il richiedente deve depositare alla distribuzione un documento di identità che gli sarà riconsegnato all'atto della restituzione.
Per ogni opera va fatta una scheda separata.
Art. 34
L'accesso ai magazzini librari, per la ricerca diretta dei volumi,, è di regola vietato agli studenti e agli studiosi esterni. Il coordinatore della biblioteca può, tuttavia, a suo giudizio e con l'adozione delle necessarie cautele, permetterlo in casi eccezionali.
L'accesso ai magazzini librari è comunque vietato ai non addetti al di fuori dell’orario di apertura della biblioteca.
Art. 35
I manoscritti, le opere anteriori al 1900 e le altre opere di pregio, vengono letti e studiati nelle ore di apertura nelle sale di lettura della biblioteca.
Chi chiede un manoscritto deve farne domanda su un apposito modulo di richiesta indicando sulla richiesta se intende semplicemente esaminarlo, ovvero copiarlo, farne estratti, collazionarlo con altro codice o edizione a stampa, a microfilm o su CD‑ROM.
Chi studia o copia per altri il manoscritto ha parimenti obbligo di dare le notizie sopra indicate, designando la persona che gli ha commesso il lavoro.
Chiunque si rifiuti di dare con tutta esattezza le indicazioni sopra accennate non potrà avere in lettura il manoscritto richiesto.
Art. 36
Nelle sale destinate a lettura di regola non è permesso consultare più di tre opere o di cinque volumi per volta. E' in facoltà del coordinatore della biblioteca di consentire il contemporaneo uso di un maggior numero di opere o di volumi.
Art. 37
E' di regola vietato l'uso di materiale librario e documentario per il quale non siano state effettuate le operazioni prescritte negli articoli 5, 6 e 7 o che non si trovi in buono stato di conservazione.
Art. 38
Il lettore non può portare fuori della Facoltà le opere ricevute in consultazione ed è responsabile della loro custodia.
Chi violasse quanto stabilito nel comma precedente sarebbe escluso temporaneamente dalla biblioteca dal coordinatore della medesima; in caso di recidiva l’esclusione diverrebbe permanente.
Le richieste dei libri vengono annullate all'atto della restituzione e trattenute presso l'ufficio di distribuzione a fini statistici.
Chi ha ricevuto un'opera. in lettura può ottenere tuttavia, all'atto della restituzione, che essa venga tenuta a sua disposizione per il giorno o per i giorni successivi. La durata di tale deposito non può superare i tre giorni. Nessun lettore può trattenere in deposito contemporaneamente più di tre opere.
Art. 39
Le opere di cui all’art. 47 che i docenti e i ricercatori abbiano avuto in affidamento, previa compilazione di apposita scheda, per la consultazione e custodia all’interno della propria stanza devono essere immediatamente disponibili, nella stessa, al controllo e al prelievo da parte del personale della biblioteca.
Qualora il personale non rinvenga l’opera nella stanza dell’utente, dovrà immediatamente informare dell’accaduto l’impiegato addetto al prestito il quale si attiverà per l’immediato recupero dell’opera secondo le modalità dell’art. 63.
Art. 40
Le opere di cui all’articolo precedente possono essere tenute in consultazione interna per un periodo massimo di 45 giorni.
Durante le operazioni di spolveratura di cui all’art. 20, tutte le opere in consultazione interna devono essere ricollocate al loro posto.
Art. 41
Chi trasgredisce la disciplina della biblioteca o ne turbi comunque la quiete può essere escluso, temporaneamente o definitivamente dalla frequenza della medesima dal coordinatore della biblioteca in ragione della gravità dell’infrazione compiuta.
Salva ogni responsabilità civile o penale, chi si rende colpevole di sottrazione o, intenzionalmente, di guasti nei riguardi della biblioteca o commetta altre gravi mancanze nei locali della stessa, viene deferito dal coordinatore della biblioteca al Preside della Facoltà perché vengano adottati a suo carico gli opportuni provvedimenti disciplinari dai competenti organi accademici dell’Ateneo.
Art. 42
Il coordinatore della biblioteca può, in casi particolari, rifiutare la concessione in lettura o il prestito di qualsiasi opera, motivandone le ragioni.
Art. 43
Allo scopo di agevolare gli utenti della biblioteca nell’uso della stessa, il coordinatore metterà a loro disposizione una guida che informi della consistenza delle raccolte in essa conservate, dei suoi servizi e delle norme che li regolano.
C) Riproduzioni
Art. 44
L’autorizzazione a riprodurre, per ragioni di studio, con procedimenti tecnici, materiale librario o documentario conservato nella biblioteca è data, su richiesta degli interessati, dal coordinatore della biblioteca stessa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge sul diritto d’autore e con l’osservanza delle necessarie cautele.
Art. 45
E’ fatto obbligo al coordinatore della biblioteca cui il materiale appartiene di eseguire e controllare, in ogni caso, che durante l’intero procedimento di riproduzione siano scrupolosamente osservate tutte le cautele necessarie per evitare deterioramenti delle opere o dei documenti dei quali si esegue la riproduzione.
Il coordinatore può negare il permesso alla riproduzione del materiale librario o documentario posseduto dalla biblioteca nei casi in cui esso mostri un imperfetto stato di conservazione.
D) Prestito
Art. 46
In seno alla biblioteca dei Seminario è istituito un Ufficio prestito la cui responsabilità è affidata ad un impiegato di qualifica non inferiore alla sesta. Esso deve essere opportunamente collegato con gli addetti alla distribuzione.
Nell'interesse degli studi e della ricerca è consentito il prestito dei libri posseduti dalla biblioteca con le esclusioni e le limitazioni di cui agli articoli 47 e 48.
Art. 47
Sono di regola esclusi dal prestito:
a) le enciclopedie, i dizionari, i codici, i trattati, i repertori bibliografici e i genere le opere di consultazione o di frequente uso nelle sale di lettura;
b) i libri di testo e le dispense universitarie adottate nel corso degli ultimi tre anni;
c) le riviste e i fascicoli delle opere in continuazione e delle pubblicazioni periodiche o in serie;
d) le miscellanee legate in volume. E' in facoltà del coordinatore della biblioteca di derogare, in casi eccezionali alle condizioni del comma precedente.
Art. 48
I manoscritti, i disegni, le stampe, i libri rari e di pregio, e i microfilm possono essere dati, eccezionalmente, in prestito soltanto a biblioteche.
l. Prestito locale e prestito esterno
Art. 49
Il prestito locale può effettuarsi:
a) di diritto;
b) mediante autorizzazione scritta.
Art. 50
Sono ammessi di diritto al prestito i docenti, e i ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza nonché, a condizioni di reciprocità, quelli delle Facoltà di Scienze Politiche, di Economia e Commercio, di Lettere e Filosofia e di Magistero dell'Ateneo.
Art. 51
Gli studenti possono ottenere libri in prestito, su richiesta di un docente, mediante autorizzazione scritta del coordinatore della biblioteca.
Art. 52
Il coordinatore della biblioteca può, sotto la propria responsabilità, concedere libri in prestito a persone o enti non compresi nelle categorie elencate negli articoli 50 e 51.
Art. 53
Le autorizzazioni di cui all'art. 51 sono rilasciate su moduli a stampa forniti dalla biblioteca.
Coloro che hanno ottenuto una autorizzazione devono chiaramente indicare su di essa, nell'atto di presentarla al responsabile dell'ufficio prestiti della biblioteca, il proprio nome, cognome, qualifica e recapito.
Art. 54
Il periodo di validità delle autorizzazioni è determinato dal coordinatore su indicazione delle persone che presentano i richiedenti; esso, comunque, non potrà essere superiore a sei mesi.
Su domanda motivata, il coordinatore della biblioteca può richiedere la cessazione della validità dei prestito anche prima della sua scadenza naturale.
Art. 55
Le autorizzazioni sono conservate in biblioteca presso l'ufficio prestiti.
Art. 56
L'orario giornaliero del servizio di prestito al pubblico è stabilito dal coordinatore della biblioteca.
Art. 57
Chi chiede libri in prestito deve esibire all'impiegato addetto la carta d'identità o altro documento equipollente.
Il personale docente della Facoltà di Giurisprudenza è esentato dal seguire la procedura di cui al comma precedente.
Art. 58
La richiesta in prestito di un'opera viene presentata a mezzo della scheda apposita.
L'impiegato addetto al prestito e responsabile dell'esattezza delle indicazioni bibliografiche da porre sulla scheda ricevuta che contrassegnerà con la sua firma. Le prenotazioni per il prestito possono essere fatte anche per lettera, fax o computer.
Ad una stessa persona non si possono prestare più di due opere né più di quattro volumi alla volta; gli utenti di cui all’art. 50 non possono ricevere in prestito più di venti testi.
Art. 59
Il prestito ha la durata di 30 giorni. Esso può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, a seguito di tempestiva istanza, purché l'opera prestata non sia stata richiesta da altri.
Il coordinatore della biblioteca ha, però, in ogni momento la facoltà di esigere la restituzione immediata di qualsiasi opera data in prestito.
Qualora il prestito scada in periodo di chiusura della biblioteca, la scadenza s'intende rinviata al giorno di riapertura.
Art. 60
In caso di richiesta di un volume già concesso in prestito non ancora scaduto, è fatto obbligo al responsabile dell'ufficio prestiti di contattare il beneficiario del prestito per verificare l'eventuale disponibilità a restituire il volume prima della scadenza del termine.
Art. 61
Chi ha libri in prestito è tenuto a dare alla biblioteca immediata notizia degli eventuali cambiamenti di abitazione.
E' vietato al lettore di prestare ad altri le opere ricevute in prestito. Chi trasgredisce tale norma viene escluso dal prestito dal coordinatore della biblioteca fino alla restituzione o all’attivazione delle procedure di cui agli, artt. 62 e/o 63.
Art. 62
Il lettore che riceve un'opera in prestito deve controllare l’integrità e lo stato di conservazione e far presente immediatamente, a proprio discarico, al personale addetto, le mancanze ed i guasti in essa eventualmente riscontrati.
Al lettore che, avendo ricevuto un'opera in prestito, la restituisca comunque da lui danneggiata, viene rivolto l’invito a provvedere alla sostituzione dell’opera con altro esemplare della stessa edizione o, se questo non si trovi in commercio, al versamento presso la tesoreria dell'università di una somma pari al doppio del valore dell'opera stessa, da determinarsi dal coordinatore della biblioteca.
Trascorsi inutilmente quindici giorni dall'invito suddetto, il lettore, viene escluso a tempo indeterminato dall'uso della biblioteca. il coordinatore della biblioteca provvederà d'ufficio alla reintegrazione delle opere mancanti addebitandone la spesa all'utente. Qualora quest'ultimo rifiuti di risarcire il danno, sarà citato dinanzi all'autorità giudiziaria. Quando si tratti di dipendente statale, il coordinatore della biblioteca promuove il deferimento al superiore gerarchico, anche ai fini dell'eventuale applicazione di una sanzione disciplinare.
Art. 63
Al lettore che, avendo un’opera in prestito, non la restituisca puntualmente, viene sospeso il prestito di altri libri e rivolto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, l'invito a restituire l'opera, ovvero in caso di smarrimento, a provvedere nel modo indicato nel secondo comma dell'art. 62. Trascorsi inutilmente quindici giorni da tale invito, si applica il disposto del comma terzo dell'articolo stesso.
Art. 64
Il coordinatore della biblioteca deve informare il docente che ha prestato autorizzazioni scritte, di ciascun provvedimento adottato a seguito di danneggiamento o mancata restituzione di volumi da parte della persona per la quale la autorizzazione scritta fu prestata.
Art. 65
Quando le particolari circostanze del caso lo ,richiedano, chi si sia reso colpevole di danneggiamento di un'opera ottenuta dalla biblioteca può essere escluso dal prestito, ancorché sostituisca l'opera od altrimenti risarcisca il danno.
Art. 66
Limitatamente ai casi previsti nei precedenti articoli 62 e 63 del presente regolamento, il coordinatore della biblioteca può riammettere al prestito e all'uso della biblioteca chi ne sia stato escluso.
E' in ogni caso necessario che gli esclusi abbiano pienamente adempiuto agli obblighi indicati negli articoli precedenti.
Art. 67
Gli istituti a favore dei quali si effettua il prestito esterno sono:
a) le biblioteche delle università italiane;
b) le biblioteche statali aperte al pubblico;
c) le biblioteche annesse ai monumenti nazionali;
d) le biblioteche regionali aperte al pubblico in seno al territorio della Regione Siciliana;
e) le biblioteche di cultura superiore che dipendono da enti italiani o stranieri che concedono la reciprocità.
Il prestito previsto alla lettera e), viene concesso a condizione che le opere non vengano consultate fuori dai locali dell'istituto.
Art. 68
La biblioteca può, ad un tempo, concedere in prestito , a ciascuno degli istituti e biblioteche ammessi al prestito, fino a cinque opere.
Art. 69
Per quanto concerne la durata del prestito esterno di ciascuna opera, si effettui esso in favore di istituti o di singoli studiosi, valgono le disposizioni dell'art. 60, non comprendendosi nel periodo ivi fissato di giorni 30 e nella durata delle eventuali proroghe il tempo necessario per la trasmissione e la restituzione delle opere.
Art. 70
Le disposizioni del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 62 e degli articoli 65 e 66 sono da riferire anche al servizio di lettura delle opere comuni a stampa ricevute in prestito da altre biblioteche.
L'osservanza dell'art. 61 è prescritta anche per il servizio di prestito esterno.
Art. 71
In caso di smarrimento di opere di pregio o di danno grave e irreparabile ad esse arrecato, i responsabili vengono deferiti al direttore del Seminario Giuridico per gli opportuni provvedimenti.
Art. 72
La biblioteca del Seminario può sospendere dal prestito le biblioteche di cui all'articolo 67 per ripetuta o grave inosservanza delle norme che regolano il servizio di prestito.
Art. 73
La biblioteca, indipendentemente dall'automazione del prestito, deve tenere:
a) un registro cronologico delle opere date in prestito;
b) un registro cronologico delle opere ricevute in prestito da altre biblioteche o istituti;
Art. 74
I libri che vengono inviati in prestito all'estero devono essere spediti per posta, a mezzo assicurata, e, con le maggiori cautele, affinché non soffrano danno.
Nei casi in cui non è consentita la franchigia postale, le spese per la spedizione e il rinvio dei libri sono a carico dei richiedenti.
Per il materiale librario di pregio sono prescritte, ad ogni spedizione, l’assicurazione presso l'ufficio postale e la riassicurazione presso una società assicuratrice, per il valore determinato caso per caso ' dal coordinatore della biblioteca, dell'opera spedita.
In casi particolari l'invio può essere effettuato a mezzo di un impiegato della biblioteca.
Le spese relative sono a carico dei richiedenti.
Art. 75
La biblioteca ha facoltà di ricevere in deposito, per uso di studiosi che ne abbiano f atto richiesta direttamente Ai proprietari, manoscritti e. libri rari appartenenti ad enti od a privati.
In nessun caso le spese per la spedizione e il rinvio di tali opere e per la relativa assicurazione o riassicurazione possono gravare sulla biblioteca.
2. Prestito internazionale
Art. 76
Il prestito internazionale di libri è consentito con le biblioteche delle università che accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocità.
Il prestito internazionale dei libri viene effettuato direttamente dalle biblioteche interessate.
TITOLO V
Personale
Art. 77
Il personale dell'area funzionale delle biblioteche assegnato al servizio della biblioteca del Seminario è addetto, alla dipendenza del coordinatore della stessa, ai servizi della medesima in. ragione delle qualifiche rivestite.
Disposizioni finali
Art. 78
Il presente regolamento abroga e sostituisce in tutte le parti relative al funzionamento della biblioteca del Seminario, le precedenti disposizioni approvate in data 22/03/1949.
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