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Giurisprudenza

 

 

SERVIZI: Prestito

 

1. Prestito locale

Nell'interesse degli studi e della ricerca è consentito il prestito dei libri posseduti dalla biblioteca con alcune esclusioni e limitazioni.
Sono esclusi dal prestito:

a) le enciclopedie, i dizionari, i codici, i trattati, i repertori bibliografici e i genere le opere di consultazione o di frequente uso nelle sale di lettura;
b) i libri di testo e le dispense universitarie adottate nel corso degli ultimi tre anni;
c) le riviste e i fascicoli delle opere in continuazione e delle pubblicazioni periodiche o in serie;
d) le miscellanee legate in volume.

I manoscritti, i disegni, le stampe, i libri rari e di pregio, e i microfilm possono essere dati, eccezionalmente, in prestito soltanto a biblioteche.

Il prestito locale può effettuarsi:

a) di diritto;
b) mediante autorizzazione scritta.

Sono ammessi di diritto al prestito i docenti, e i ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza nonché, a condizioni di reciprocità, quelli delle Facoltà di Scienze Politiche, di Economia e Commercio, di Lettere e Filosofia e di Magistero dell'Ateneo.

Gli studenti possono ottenere libri in prestito, su richiesta di un docente ovvero mediante autorizzazione scritta del coordinatore della biblioteca.
Coloro che hanno ottenuto una autorizzazione devono chiaramente indicare su di essa, nell'atto di presentarla al responsabile dell'ufficio prestiti della biblioteca, il proprio nome, cognome, qualifica e recapito.
Il periodo di validità delle autorizzazioni non può essere superiore a sei mesi.
Le autorizzazioni sono conservate in biblioteca presso l'ufficio prestiti.
La richiesta in prestito di un'opera viene presentata a mezzo della scheda apposita.
L'impiegato addetto al prestito è responsabile dell'esattezza delle indicazioni bibliografiche poste sulla scheda ricevuta.
Le prenotazioni per il prestito possono essere fatte anche per lettera, fax o computer.
Ad una stessa persona non si possono prestare più di due opere né più di quattro volumi alla volta.
Il prestito ha la durata di 30 giorni.
Esso può essere prorogato di ulteriori 30 giorni, a seguito di tempestiva istanza, purché l'opera prestata non sia stata richiesta da altri.
Il coordinatore della biblioteca ha, però, in ogni momento la facoltà di esigere la restituzione immediata di qualsiasi opera data in prestito.
Qualora il prestito scada in periodo di chiusura della biblioteca, la scadenza s'intende rinviata al giorno di riapertura.
Chi ha libri in prestito è tenuto a dare alla biblioteca immediata notizia degli eventuali cambiamenti di abitazione.
E' vietato al lettore di prestare ad altri le opere ricevute in prestito.
Il lettore che restituisca un'opera da lui danneggiata deve provvedere alla sostituzione dell'opera con altro esemplare della stessa edizione o, se questo non si trovi in commercio, al versamento presso la tesoreria dell'università di una somma pari al doppio del valore dell'opera stessa.
Il lettore che non restituisca puntualmente un'opera ricevuta in prestito viene sospeso dal prestito.
In caso di smarrimento di opere di pregio o di danno grave e irreparabile ad esse arrecato, i responsabili vengono deferiti al direttore del Seminario Giuridico per gli opportuni provvedimenti.

Gli istituti a favore dei quali si effettua il prestito esterno sono:

a) le biblioteche delle università italiane;
b) le biblioteche statali aperte al pubblico;
c) le biblioteche annesse ai monumenti nazionali;
d) le biblioteche regionali aperte al pubblico in seno al territorio della Regione Siciliana;
e) le biblioteche di cultura superiore che dipendono da enti italiani o stranieri che concedono la reciprocità.

La biblioteca può, ad un tempo, concedere in prestito , a ciascuno degli istituti e biblioteche ammessi al prestito, fino a cinque opere.
La biblioteca del Seminario può sospendere dal prestito le biblioteche di cui all'articolo 67 per ripetuta o grave inosservanza delle norme che regolano il servizio di prestito.

2. Prestito internazionale

E' consentito il prestito internazionale di libri con le biblioteche delle università che accettino i vantaggi e gli oneri della reciprocità.