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Joined: 12/9/2010 Posts: 261 Location: catania
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Gentile professor Vigo, studiando lo scioglimento della snc regolare mi è sorto un dubbio rispetto al fallimento in estensione dei soci: L'art. 147,2 co l.fallimentare ci dice che il fallimento della società non produce il fallimento del socio decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata. Ora mi chiedo se il fallimento si applica solo alle imprese o società esercenti attività commerciale (quindi non alla società semplice) e se nella snc non è possibile escludere la responsabilità illimitata dei soci (ma ciò può avvenire solo nella società semplice), che senso ha questa norma nei confronti della snc nella parte in cui prevede l'estensione del fallimento al socio entro 1 anno dalla cessazione della responsabilità illimitata?
[La menzione della responsabilità limitata si riferisce al caso in cui la società si trasforma in una società di capitali e poi fallisce. Nonostante la trasformazione, il socio resta personalmente responsabile verso i creditori sociali anteriori alla trasformazione, ma può essere sottoposto a fallimento in estensione solo per un anno a partire dalla data della (pubblicazione della) trasformazione della società. Quindi, decorso l'anno, continuerà ad essere personalmente responsabile verso i creditori anteriori, ma non potrà essere sottoposto a fallimento. Questa disposizione ci aiuta a comprendere che altro è essere responsabili illimitatamente, altro è essere sottoponibili a fallimento.]
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