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Joined: 12/9/2010 Posts: 261 Location: catania
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Gentile Prof. Vigo, vorrei chiederle perchè è previsto che può essere esercitata l'azione revocatoria solo nel caso in cui è stata autorizzato il programma di cessione dei complessi aziendali, e non nel caso in cui si attui un programma di ristrutturazione. Non riesco a cogliere il motivo di questa previsione legislativa.
[Quando vi è la ristrutturazione, la società non subisce l'espropriazione dei suoi beni. Quindi, se vi fosse la revocatoria, i beni recuperati tornerebbero alla società e non andrebbero ai creditori, come avviene nella revocatoria. La società si avvantaggerebbe della revocatoria degli atti che essa ha compiuto. (La revocatoria dovrebbe invece servire a preparare l'esecuzione forzata, recuperando i beni sottratti dal debitore ai creditori).
Questo è ciò che si dice di solito. Qualcuno potrebbe obiettare che la ristrutturazione può condurre a ricapitalizzazione e mutamenti degli assetti imprenditoriali (art.56, co.3), e che quindi anche se non vi è la espropriazione, può comunque avvenire che i soci vengono espulsi. E' vero, però, che questo è un discorso "sostanziale", di cui la legge può non tenere conto. Si potrebbe obiettare ancora che vi è anche la revocatoria delle prelazioni. Si potrebbe obiettare che se l'amministrazione si conclude con un concordato, la revocatoria potrebbe condurre a migliori condizioni di concordato. Si potrebbe replicare che tutte questi sviluppi non sono prevedibili quando si deve prendere la decisione agire in revocatoria.]
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