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[1] avrei delle preplessità con riguardo alla disciplina del conflitto di interessi nelle S.r.l., come illustrata nel libro sui profili sistematici della S.r.l., in quanto non riesco a comprendere bene la differenza di disciplina tra il caso in cui l'atto sia concluso dall'amministratore in conflitto e l'atto posto in essere in conformità ad una decisione presa con il voto determinante dell'amministratore in conflitto. [2] Inoltre non riesco a comprendere quale sia il problema che ruota attorno all'invalidità delle decisioni degli amministratori in conflitto di interessi e alla differente ipotesi per cui quella del conflitto di interessi non sia la sola ipotesi di invalidità delle decisioni degli amministratori, riguardo soprattutto alla buona fede del terzo.
[1] Il 2475 ter distingue due fattispecie. Nel co.1 è prevista l'annullabilità del CONTRATTO stipulato dalla società con un terzo; nel co.2 vi è l'impugnabilità della DECISIONE assunta all'interno della società. La prima fattispecie riguarda il caso in cui il terzo stipula un negozio con la società rappresentata proprio dall'amministratore che è in conflitto, ed il terzo è in mala fede. Può darsi, poi, che tale negozio sia stato preceduto da una decisione degli amministratori, e può darsi che no. Non vi è una preventiva decisione degli ammnistratori se vi è un amministratore unico, se vi è l'amministrazione disgiunta, se vi è l'amministrazione congiunta o collegiale, e tuttavia nessuna decisione è stata presa e l'amministratore agisce di sua iniziativa. In ogni caso, quello che conta è che l'amministratore che ha speso il nome della società era lui in conflitto. In questo comma la legge si pronuncia sulla sorte del negozio e di nient'altro.
Nel co.2 la legge prende in considerazione la sorte della decisione (e non la sorte del contratto con il terzo). Dunque, una decisione c'è stata di sicuro. Può darsi che essa abbia condotto alla stipula di un negozio con un terzo e può darsi che no (si decide, per esempio, di NON compiere un'operazione). Può darsi che il negozio sia stato stipulato dall'amministratore in conflitto e può darsi che sia stato stipulato da un altro amministratore. Quindi le due disposizioni si pongono su piani diversi. E' vero, però, che anche il co.2, alla fine, prende in considerazione la posizione del terzo. Riterrei che l'ultima frase del co.2 si applica solo quando l'aministratore rappresentante non è l'amministratore in conflitto. In questo caso il terzo che non ha notizia del conflitto di un altro amministratore non può subire la perdita del suo diritto. Egli soccombe solo se è in mala fede. In questo senso le due regole non sono proprio identiche perché una volta (co.1) il terzo soccombe anche se avrebbe potuto riconoscere il conflitto. Un'altra volta soccombe solo se era in mala fede. Il co.2 è meno severo perché il terzo non ha a che fare con l'amministratore in conflitto, ma con un altro amministratore.
[2] Le decisioni degli amministratori possono essere viziate dal conflitto d'interessi nel quale essi versano. Possono essere viziate da difetti di ordine procedimentale o da violazione di norme imperative. Il conflitto è solo una delle possibili cause di invalidità, e di ognuna, poi, bisogna vedere se e quale rilievo essa abbia presso i terzi.
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