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Bruxelles, 8 gennaio 2004


Libera circolazione dei servizi: la Commissione chiede all'Italia di modificare la sua legislazione in materia di concessioni idroelettriche


La Commissione ha deciso d'inviare all'Italia una richiesta ufficiale di modifica delle procedure con cui sono attribuite le concessioni della produzione idroelettrica, le quali accordano una preferenza ai concessionari uscenti e, nella Regione Trentino Alto Adige, agli enti pubblici locali. La Commissione ritiene tali procedure incompatibili con la libertà di stabilimento. La richiesta è presentata sotto forma di parere motivato, seconda tappa della procedura d'infrazione prevista dall'articolo 226 del trattato CE. In mancanza di una risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrebbe decidere di adire la Corte di giustizia.

La Commissione ha deciso d'inviare all'Italia un parere motivato a causa dell'incompatibilità con il principio della libertà di stabilimento della sua legislazione in materia di attribuzione delle concessione idroelettriche. La libertà di stabilimento vieta le restrizioni all'esercizio transfrontaliero delle attività economiche, in particolare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta tra operatori comunitari.

La Commissione contesta in primo luogo la preferenza accordata al concessionario uscente, a parità d'offerta con altri concorrenti, al momento del rinnovo delle concessioni della produzione idroelettrica, a norma dell'articolo 12 del decreto n. 79 dell'11/3/1999 ("decreto Bersani"). Questa preferenza costituisce una grave violazione del principio di parità di trattamento tra i partecipanti, tale da dissuadere potenziali aziende candidate ad impegnarsi nel complesso lavoro tecnico di elaborazione e presentazione delle offerte di partecipazione, tenuto conto che il concessionario uscente ha diritto ad avere l'ultima parola.

Tale preferenza non si giustifica con ragioni legate alla sicurezza degli impianti o alla fornitura dell'energia, poiché non costituisce in sé un mezzo adeguato per conseguire tali obiettivi e, in ogni caso, è sproporzionata. Essa può di fatto essere sostituita da alternative meno restrittive: imposizione di un capitolato d'oneri ben preciso, controlli, sanzioni ecc.

La Commissione critica inoltre la proroga automatica delle concessioni in corso al momento dell'entrata in vigore del decreto italiano, per periodi fino a trent'anni (in particolare nel caso delle concessioni il cui titolare è la società Enel).

Tale sistema può condurre al mantenimento a tempo indeterminato dello status quo, dato che, quando scadranno le concessioni prorogate, ogni società attualmente titolare di una concessione potrà, volendo, avvalersi della preferenza che le è stata concessa per un nuovo lungo periodo. La possibilità che altri operatori vi abbiano accesso può dunque restare puramente teorica.


La Commissione contesta altresì le disposizioni analoghe previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 463 dell'11/11/1999, relativo alla Regione autonoma del Trentino Alto Adige, che attribuisce agli enti pubblici locali e alle società di loro appartenenza la medesima preferenza accordata al concessionario uscente, di cui si è detto sopra. Questa alterazione della parità di trattamento non si giustifica con ragioni connesse alla tutela delle collettività e degli enti locali (ragioni che di per sé non vengono messe in discussione). Il parere motivato della Commissione contesta il fatto che suddetto decreto legislativo prevede una proroga automatica fino al 2010 delle concessioni che sono state attribuite nella regione, riservandola però unicamente all'Enel e alle società di proprietà degli enti locali.

Informazioni aggiornate su tutte le procedure d'infrazione riguardanti gli Stati membri si trovano nel seguente sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm

Source:
RAPID