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Bruxelles, 9 febbraio 2004
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| Riciclaggio di proventi di attività illecite: la Commissione sollecita sei Stati membri ad attuare la normativa comunitaria da loro stessi approvata
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La Commissione europea ha deciso di chiedere formalmente all'Italia, al Portogallo, alla Grecia, alla Svezia, al Lussemburgo e alla Francia di dare attuazione alla seconda direttiva in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite (97/2001/CE, cfr. comunicato IP/01/1608 ). Nessuno dei suddetti Stati membri ha finora notificato alla Commissione le misure da essi adottate per recepire la direttiva nel diritto nazionale. Le richieste della Commissione verranno formulate in un parere motivato, atto che rappresenta il secondo passo della procedura da seguire in caso di inadempimento, prevista dall'articolo 226 del trattato. Qualora al parere motivato non sia data una risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia europea, citando in giudizio gli Stati membri in questione. |
In sede di approvazione della seconda direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività illecite, il 4 dicembre 2001, gli Stati membri hanno convenuto di recepire tale atto nel diritto nazionale entro il 15 giugno 2003. Solo la Danimarca , la Germania , i Paesi Bassi e la Finlandia hanno rispettato tale scadenza. Irlanda e Spagna l'hanno recepita poco dopo. L'Austria e il Regno Unito hanno anch'essi notificato alla Commissione il recepimento della direttiva, dopo aver ricevuto una lettera di costituzione in mora, mentre il Belgio ha pubblicato una nuova legge a tale fine. Le procedure di infrazione nei confronti dell'Austria, del Regno Unito e del Belgio sono state pertanto chiuse. La direttiva amplia il campo d'applicazione della prima direttiva sul riciclaggio dei proventi di attività illecite (91/308/EEC). Essa impegna gli Stati membri, segnatamente, a combattere il riciclaggio dei proventi generati da un'ampia gamma di gravi attività criminali, estendendo l'applicazione della prima direttiva (la cui portata era circoscritta al settore finanziario) ad una serie di attività e professioni di carattere non finanziario, suscettibili di essere utilizzate per il riciclaggio di denaro. Gli obblighi stabiliti dalla direttiva in materia di identificazione dei clienti, tenuta delle registrazioni e segnalazione delle operazioni sospette sono pertanto estesi a revisori e contabili esterni, agenti immobiliari, notai ed avvocati. Analoghi obblighi sono imposti a taluni commercianti di oggetti di valore elevato quali pietre o metalli preziosi o opere d'arte e case d'asta, ogniqualvolta il pagamento sia effettuato in contanti e per un importo pari o superiore a 15 000 EUR. Finché anche un solo Stato membro non applicherà la direttiva, la tutela contro l'uso del sistema finanziario - per le finalità, e da parte, di organizzazioni terroristiche e criminali – continuerà a presentare dei punti vulnerabili. Contesto Stando ai dati più recenti, pubblicati dalla Commissione a gennaio (cfr. comunicato IP/04/33 ), sono in tutto 131 le direttive (pari all' 8,5% delle direttive che disciplinano il mercato interno) non recepite nel diritto nazionale dei vari Stati membri, sebbene siano già trascorsi i termini convenuti dagli Stati membri all'atto dell'adozione. |
Source:
RAPID