Discriminazione a danno dei conducenti di veicoli di altri Stati membri: la Commissione decide di inviare all'Italia un parere motivato

In seguito alla presentazione di un reclamo la Commissione europea ha deciso di inviare all'Italia un parere motivato (seconda fase della procedura di infrazione di cui all'articolo 169 del trattato CE) in merito alla discriminazione operata verso i conducenti di veicoli di altri Stati membri nell'applicazione delle sanzioni per violazione del codice della strada. La Commissione ritiene che il diverso trattamento, secondo il paese d'immatricolazione dei veicoli, di cui sono oggetto i contravventori del codice della strada italiano costituisca una discriminazione in base alla nazionalità (violazione dell'articolo 6 del trattato CE). In assenza di una risposta soddisfacente da parte delle autorità italiane entro due mesi dal ricevimento del parere motivato la Commissione potrebbe adire la Corte di giustizia.

In Italia il codice della strada del 1992 stabilisce che un contravventore con un veicolo immatricolato all'estero debba pagare, direttamente all'agente accertatore, una multa pari al minimo fissato per l'infrazione commessa, oppure debba versare una cauzione che copra una somma pari alla metà del massimo della sanzione (in mancanza del versamento della cauzione è previsto il ritiro della patente).

Il caso in esame riguarda il conducente di un veicolo immatricolato in Germania, che utilizzava un cellulare GSM durante la guida (commettendo così un'infrazione all'articolo 173 del codice della strada): per tale violazione avrebbe dovuto pagare 50.000 lire all'agente accertatore oppure garantire una somma pari a 100.000 lire, ma avendo rifiutato di versare una di queste due somme si è visto ritirare la patente.

Il conducente di un veicolo immatricolato in Italia può invece, per la stessa infrazione, pagare 50.000 lire presso l'ufficio dell'agente accertatore o tramite conto corrente, oppure presentare ricorso, entro 60 giorni dalla notifica della violazione.

La Commissione non mette in questione la necessità di sanzioni dissuasive per le infrazioni al codice della strada. Essa ritiene tuttavia che tale disparità di trattamento, in particolare per l'impossibilità di ricorso (contraria al principio fondamentale dell'ordinamento giuridico comunitario dell'accesso ad una tutela giudiziaria piena ed effettiva) e il versamento di una garanzia elevata per evitare il ritiro della patente durante il soggiorno in Italia, costituisca una discriminazione ingiustificata e sproporzionata. La Corte di giustizia ha riconosciuto (causa Pastoors C-29/95) che uno Stato membro può imporre ai non residenti il versamento di una cauzione se essi optano, in caso di infrazione, per l'avvio del procedimento penale ordinario invece che per il pagamento immediato di una multa. Secondo questa stessa giurisprudenza, tuttavia, l'articolo 6 del trattato CE osta a che tale cauzione sia più elevata della somma da versare in caso di pagamento immediato.

Fonte:
RAPID
28 / 09 /1998