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Servizi finanziari: procedure di infrazione contro la Francia e l'Italia in campo borsistico

La Commissione europea ha deciso di inviare pareri motivati alla Francia e all'Italia a proposito di misure nazionali d'ordine fiscale che tendono a favorire i rispettivi mercati borsistici nazionali a sfavore delle altre Borse dell'Unione europea. In Francia, il problema riguarda le agevolazioni fiscali di cui beneficiano i contratti di assicurazione sulla vita unicamente del tipo "DSK", mentre in Italia si tratta di agevolazioni fiscali a favore degli emittenti i cui titoli saranno, per la prima volta, quotati su mercati regolamentati italiani. Il parere motivato rappresenta la seconda tappa della procedura di infrazione di cui all'articolo 226 del trattato CE. Ove uno Stato membro destinatario di un parere motivato non fornisca una risposta soddisfacente entro i due mesi successivi al ricevimento del parere, la Commissione puņ adire la Corte di giustizia.

La Commissione ritiene che, nei due casi in questione, le misure sono contrarie alle disposizioni del trattato CE, relative alla libera prestazione dei servizi e ai liberi movimenti di capitali (articoli 49 e 56). Tali misure sono quindi incompatibili con il mercato unico dei servizi finanziari la cui importanza fondamentale è stata sottolineata dal Consiglio europeo di Colonia nel giugno 1999.
Francia - contratti di assicurazione sulla vita
La legge finanziaria per il 1998 del 30 dicembre 1997 (1269/1997) ha modificato le norme applicabili in materia di imposte sul reddito ai contratti di assicurazione sulla vita. Prima di tale legge, i prodotti di tutti i contratti di assicurazione sulla vita di durata pari o superiore a otto anni commercializzati in Francia erano esonerati dall'imposta sul reddito. Attualmente, invece, l'esenzione riguarda unicamente i contratti di nuovo tipo, nella legge denominati "contratti investiti in azioni" e più comunemente chiamati, in base alle iniziali del ministro dell'economia, delle finanze e dell'industria Dominique Strauss-Kahn, "contratti DSK".
I "contratti DSK" debbono soddisfare talune condizioni per quanto riguarda la loro durata (come minimo otto anni) e gli attivi nei quali vanno investiti: essi devono essere sottoscritti in quote di fondi comuni di investimento il cui attivo comporti quanto meno il 50% di azioni francesi e titoli assimilati, costituite da almeno il 5% di azioni non quotate o quotate sul nuovo mercato.

Italia - agevolazioni fiscali per emittenti di titoli sui mercati italiani
Un decreto legge (n. 466/1997) del 18 dicembre 1997 ha fissato tassi ridotti di imposizione (in particolare dell'imposta sulle società), durante i tre anni successivi alla loro ammissione alla quotazione ufficiale, a favore degli emittenti i cui titoli saranno, per la prima volta, quotati su mercati regolamentati italiani. D'avviso della Commissione, tale misura rischia di scoraggiare gli emittenti a quotare i propri titoli sui mercati borsistici degli altri Stati membri e costituisce, del resto, una discriminazione in termini di nazionalità.

 

Source:
RAPID
15-10-99