|
Home Page > Archivio delle notizie > Notizia Riconoscimento dei diplomi: la Commissione decide di iniziare procedimenti per infrazione nei confronti di Francia, Grecia, Paesi Bassi, Italia, Irlanda, Portogallo e BelgioLa Commissione europea ha deciso di deferire alla Corte di giustizia europea la Francia e la Grecia e di inviare ai Paesi Bassi, all'Italia, all'Irlanda e al Portogallo un parere motivato per violazione del diritto comunitario nei riguardi di persone che desiderano stabilirsi o prestare servizi in un altro Stato membro, in relazione a professioni il cui esercizio è subordinato al possesso di determinate qualifiche (diplomi ed esperienza professionale). Per la Francia, il problema riguarda il riconoscimento delle qualifiche dei palombari professionisti, mentre la Grecia non ha applicato la direttiva relativa ai tecnici di laboratorio. I Paesi Bassi, l'Italia, l'Irlanda e il Portogallo non hanno applicato una direttiva riguardante le qualifiche dei medici; in Belgio, il problema riguarda gli architetti. Per quanto concerne i pareri motivati (seconda fase della procedura prevista per i casi di infrazione dall'articolo 226, ex 169, del trattato CE), se gli Stati membri interessati non forniranno una risposta soddisfacente entro due mesi dal ricevimento del parere motivato, la Commissione potrà adire la Corte di giustizia. Francia - PalombariLa Commissione ha ricevuto una denuncia presentata da una società avente sede in Belgio che voleva impiegare in un sito in Francia palombari in possesso di qualifiche rilasciate dal Belgio. Le autorità francesi hanno rifiutato di riconoscere le qualifiche e l'esperienza professionale dei palombari belgi. In effetti, non esiste in Francia alcuna procedura che consenta di comparare la competenza e le qualifiche dei palombari in possesso di diplomi rilasciati da altri Stati membri con quelle dei palombari diplomati in Francia. A giudizio della Commissione, inoltre, la Francia non tiene sufficientemente conto dell'esperienza professionale dei palombari che presentano alle autorità francesi richiesta di riconoscimento delle loro qualifiche. La Commissione è dell'avviso che la legislazione e la prassi amministrativa della Francia per quel che riguarda i palombari professionisti violano le norme del trattato in materia di libera circolazione dei lavoratori, di libertà di stabilimento e di prestazione di servizi (articoli 39 ex 48, 43 ex 52 e 49 ex 59) nonché le disposizioni della direttiva del Consiglio 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale di durata inferiore a due anni. Il sistema generale di riconoscimento dei diplomi è inteso ad incoraggiare la libera circolazione dei cittadini all'interno dell'Unione europea garantendo che essi non debbano ripetere l'iter di formazione professionale qualora desiderino praticare la loro professione in uno Stato membro diverso da quello d'origine. Di conseguenza, le direttive in materia di riconoscimento dei diplomi sono di diretto interesse per i cittadini: il principio alla base del sistema generale di riconoscimento dei diplomi è che uno Stato membro non può rifiutare ai cittadini della Comunità l'accesso ad una professione regolamentata se essi sono pienamente qualificati ad esercitare tale professione nello Stato membro d'origine. Lo Stato membro ospitante può richiedere un esame o un periodo di prova, a scelta del lavoratore interessato, solo nel caso in cui esistano differenze sostanziali nei livelli di qualifica. Le autorità francesi si sono impegnate a procedere ad una revisione della legislazione vigente, ma finora non lo hanno fatto. La Commissione ha pertanto deciso di adire la Corte di giustizia. Grecia - Funzionari scientifici di laboratorio medico La Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di giustizia contro la Grecia in merito alla mancata applicazione della direttiva 97/38/CE. Questa direttiva, che avrebbe dovuto essere recepita nella legislazione nazionale entro il 30 settembre 1997, modifica la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale di durata inferiore a tre anni. La modifica riguarda essenzialmente la professione di funzionario scientifico di laboratorio medico (assistente di laboratorio) nel Regno Unito. Paesi Bassi, Italia e Portogallo - Medici specialisti La Commissione ha deciso di inviare ai Paesi Bassi, all'Italia, all'Irlanda e al Portogallo un parere motivato per la mancata applicazione della direttiva 98/21, che modifica l'elenco delle specializzazioni mediche per le quali è previsto il riconoscimento automatico tra taluni Stati membri ai sensi della direttiva 93/16/CEE, per la quale il termine di recepimento era fissato al 31 dicembre 1998. Il mancato recepimento della direttiva da parte degli Stati membri in questione è di ostacolo al riconoscimento automatico di taluni tipi di formazione medica specializzata. Belgio - Architetti Ai sensi della direttiva 85/384/CEE, gli architetti stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto di offrire i loro servizi in un altro Stato membro, adempiendo un minimo di procedure amministrative. In Belgio, tuttavia, le procedure necessarie sono eccessivamente lente, costose e complesse. Per essere abilitati ad esercitare la propria professione in ciascuna delle province del Belgio, gli architetti provenienti da un altro Stato membro devono pagare una tassa di 6.000 BFR; la Commissione ritiene che l'imposizione di questa tassa violi le disposizioni del trattato CE sulla libertà di prestazione di servizi (articolo 49 ex 59). Inoltre, la Commissione è del parere che la normativa belga sulla separazione delle attività di architetto e di imprenditore edile vada applicata in modo proporzionato. In particolare, se un architetto può dimostrare che né lui né alcuna impresa con la quale egli collabora o è associato o della quale è direttore, detiene una partecipazione azionaria in una società di lavori edilizi o affini o vi esercita funzioni direttive, appare sproporzionato chiedere che lo statuto dello studio di architettura in questione sia modificato se esso svolge la maggior parte delle sue attività in un altro Stato membro. Poiché le autorità belghe non hanno adottato alcuna misura per rimuovere questi ostacoli alla libera prestazione di servizi da parte di architetti stabiliti in un altro Stato membro, la Commissione ha deciso l'invio di un parere motivato.
Source: |