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La Commissione avvia varie procedure in materia di diritto del lavoro nei confronti di Italia, Grecia, Irlanda e Paesi Bassi

La Commissione europea ha deciso di avviare la procedura prevista dall'articolo 226 del trattato CE, con l'invio di un parere motivato, in quattro casi riguardanti il recepimento delle direttive europee in materia di diritto del lavoro. Il primo concerne il recepimento della direttiva sui trasferimenti di imprese in Italia; altri due riguardano il recepimento della direttiva sui licenziamenti collettivi in Grecia e in Irlanda; l'ultimo concerne i lavoratori frontalieri e la sicurezza sociale nei Paesi Bassi.

ITALIA: la legislazione applicabile ai trasferimenti di imprese non è conforme alla direttiva europea
La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alle autorità italiane per richiamare la loro attenzione sul fatto che le disposizioni dell'ordinamento italiano in materia non sono conformi alla direttiva europea sui trasferimenti di imprese .
La modifica apportata nel 1998 dalla directive 98/50/CE prevede alcune deroghe nei casi di imprese in crisi. La legge italiana, tuttavia, ammette deroghe che vanno oltre quanto consentito dalla direttiva.
Ad esempio, la legge italiana individua due categorie di imprese (quelle oggetto di un concordato preventivo omologato che comporti la cessione di beni e quelle soggette alla procedura di amministrazione straordinaria) in relazione alle quali non si verifica il trasferimento automatico di tutti i contratti o rapporti di lavoro dal cedente al cessionario. La direttiva, invece, ammette il mancato trasferimento dei "debiti" e la modifica delle condizioni di lavoro soltanto in determinate circostanze, imponendo al cessionario di conservare il personale dell'impresa.
Inoltre, le imprese dichiarate in stato di "crisi economica" sono autorizzate a non conservare il personale e a non farsi carico dei "debiti" derivanti da un contratto o da un rapporto di lavoro, laddove la direttiva consente di modificare le condizioni di lavoro soltanto con il consenso dei dipendenti.
GRECIA E IRLANDA: normativa applicabile in materia di licenziamenti collettivi
Due pareri motivati saranno prossimamente rivolti alla Grecia e all'Irlanda, che non hanno recepito correttamente la direttiva europea riguardante i licenziamenti collettivi . Più precisamente, la legislazione irlandese limita il concetto di "rappresentanti dei lavoratori" alle persone elette esclusivamente dai lavoratori suscettibili di essere colpiti dagli eventuali licenziamenti collettivi. Il diritto irlandese in materia, inoltre, non prevede disposizioni che garantiscano la designazione dei rappresentanti dei lavoratori a fini di informazione e consultazione nel caso in cui il datore di lavoro si opponga alla scelta dei dipendenti e non riconosca tali rappresentanti. La Commissione coglierà inoltre l'occasione per sollevare la questione della regolamentazione relativa ai trasferimenti di imprese: quest'ultima non stabilisce procedure adeguate e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per consentire ai lavoratori di chiedere il risarcimento del danno subito in caso di mancata osservanza, da parte del datore di lavoro, dei propri obblighi in merito all'informazione e alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. Tali sanzioni non sono previste neppure nel caso in cui il datore di lavoro contravvenga all'obbligo di non procedere a licenziamenti collettivi prima che siano trascorsi 30 giorni dalla notifica all'autorità competente del progetto di licenziamento collettivo.
La legislazione greca esclude dai vantaggi previsti dalla direttiva i lavoratori delle imprese che debbono cessare la propria attività a seguito di una decisione del giudice. La legge greca, inoltre, non prevede l'obbligo, da parte del datore di lavoro, circa il contenuto delle informazioni da fornire ai rappresentanti dei lavoratori: indicazione esatta del periodo durante il quale intende procedere ai licenziamenti nonché dei criteri previsti per la scelta dei lavoratori da licenziare e del metodo previsto per il calcolo di un'eventuale indennità di licenziamento diversa da quella stabilita dalle legislazioni e/o dettata dalle prassi nazionali.
PAESI BASSI: lavoratori frontalieri e sicurezza sociale
La Commissione presenterà un parere motivato, ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, in relazione al rifiuto delle autorità dei Paesi Bassi di continuare ad erogare l'indennità di disoccupazione ad un lavoratore frontaliero che intende cercare lavoro in Francia per un periodo di tre mesi. La Commissione ritiene che il diritto comunitario, ed in particolare l'articolo 69 del regolamento n. 1408/71, faccia obbligo ai Paesi Bassi di esportare le indennità di disoccupazione senza distinguere i lavoratori frontalieri dagli altri lavoratori.

 

Source:
RAPID
20-07-99