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La Commissione europea trasmette pareri motivati a Francia, Italia, Lussemburgo, Irlanda e Svezia che hanno violato la direttiva volta a proteggere le lavoratrici gestanti

La direttiva 92/85/CEE, relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, avrebbe dovuto essere attuata in tutti gli Stati membri entro il 19 ottobre 1994. Il 15 marzo 1999 la Commissione ha adottato una relazione sulla sua applicazione. Sulla base dei provvedimenti nazionali di attuazione notificati alla Commissione, come pure delle risposte ad un questionario inviato agli Stati membri per agevolare la stesura della suddetta relazione, la Commissione ha avviato una serie di procedure di infrazione per la scorretta attuazione della direttiva.

La Commissione ha contestato alla Svezia l'assenza nella legislazione nazionale di un periodo obbligatorio di almeno due settimane di congedo di maternità, contrariamente a quanto disposto dalla direttiva 92/85/CEE .
Per quanto attiene al Lussemburgo, la Commissione ritiene illegittimo condizionare all'iscrizione al regime di sicurezza sociale lussemburghese il godimento dei diritti tutelati dalla direttiva. Il divieto generalizzato a tutte le gestanti di lavorare di notte, senza una valutazione individuale del rischio che il lavoro notturno eventualmente comporterebbe per la persona in questione, è considerato inoltre in contrasto con il disposto della direttiva.
In Italia nel settore manifatturiero è imposto alle gestanti un divieto generale di svolgere lavoro notturno. Come per il Lussemburgo, la Commissione considera in contrasto con la direttiva 92/85/CEE tale divieto generalizzato.
In Francia la legislazione non prevede che le lavoratrici possano essere dispensate dal lavoro nei casi in cui non sia altrimenti possibile proteggerle da un rischio identificato per la loro salute o sicurezza. Secondo la Commissione non è sufficiente stabilire tale diritto in una circolare ministeriale: ne consegue il mancato rispetto della direttiva da parte della Francia.
Tra le misure di recepimento della direttiva 92/85/CEE da parte dell'Irlanda vi è un elenco di sostanze, processi e condizioni lavorative in relazione ai quali il datore di lavoro è tenuto a valutare la natura, il grado e l'esposizione delle lavoratrici gestanti. Sebbene la direttiva stabilisca che tale elenco non sia esauriente, la legislazione irlandese lo ritiene tale, il che secondo la Commissione è contrario alla direttiva.

 

Source:
RAPID
28-07-99