La Commissione europea ha deciso di inviare lettera di intimazione formale a Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Danimarca, Germania e Spagna in quanto tali Stati non hanno trasmesso alla Commissione le relazioni previste ai sensi della direttiva comunitaria sugli uccelli selvatici e/o ai sensi della direttiva comunitaria sugli habitat. Tali relazioni sono importanti in quanto consentono il monitoraggio dei progressi realizzati nell'attuazione delle direttive in questione, come pure di analizzare i problemi pratici e il conseguimento degli obiettivi delle direttive. Tali relazioni agevolano inoltre la Commissione nella stesura di relazioni da presentare, per conto dell'Unione europea, nelle sedi internazionali deputate alla conservazione della natura, in particolare alla Convenzione di Berna, relativa alla conservazione della natura in tutto il territorio europeo..
La direttiva concernente la conservazione degli uccelli servatici è l'atto legislativo comunitario meno recente relativo alla protezione della natura e, allo stesso tempo, uno dei più importanti. Esso definisce un piano coerente di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dell'Unione europea, relativo alla conservazione degli habitat più importanti degli uccelli selvatici nonché a controlli sulla caccia e altre forme di utilizzo di tali specie. Una delle disposizioni della direttiva (l'articolo 12) prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, a decorrere dal 1981 e ogni tre anni, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva. L'ultima relazione da inviare riguarda il periodo 1993-1995.
La direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche completa la direttiva sugli uccelli selvatici, in quanto riguarda una serie di altre specie animali e vegetali e una serie di habitat. La sua struttura è simile a quella della direttiva sugli uccelli selvatici e contiene disposizioni analoghe, tra cui l'obbligo per gli Stati membri di istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali e vegetali previste dalla direttiva, per quanto riguarda la caccia e altre forme di utilizzo.
Una delle disposizioni (l'articolo 16) prevede che gli Stati membri trasmettano ogni due anni alla Commissione una relazione sulle deroghe concesse al regime di rigorosa tutela delle specie animali e vegetali previste della direttiva. La relazione da inviare riguarda il biennio 1994-1996.
Malgrado le ripetute richieste della Commissione, i seguenti Stati membri non hanno trasmesso le relazioni previste ai sensi delle due direttive: Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo. I seguenti Stati membri hanno trasmesso la relazione prevista ai sensi della direttiva sugli uccelli selvatici, ma non hanno trasmesso la relazione prevista ai sensi della direttiva sugli habitat: Irlanda, Danimarca, Germania e Spagna.
Fonte:
RAPID
08 / 10 /1998