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Salute e sicurezza sul lavoro: la Commissione denuncia la Germania e l'Italia alla Corte di giustizia europea ed emette un parere motivato nei confronti del Belgio

La Commissione europea ha deciso di denunciare la Germania e l'Italia alla Corte di giustizia europea in virtù dell'articolo 226 del trattato CE riguarda il recepimento difettoso nelle rispettive legislazioni nazionali della direttiva quadro su salute e sicurezza. Il Belgio riceverà un parera motivato sullo stesso argomento. L'Italia sarà inoltre destinataria di un parere motivato relativo alla direttiva sul lavoro al videoterminale.

Italia e Germania denunciate alla Corte di giustizia

Nel caso dell'Italia, non vi è stata risposta al parere motivato inviato dalla Commissione nell'ottobre 1998. Quest'ultima ha contestato il recepimento nella legislazione nazionale della direttiva quadro 89/391/CEE sull'introduzione di provvedimenti intesi a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, e per i seguenti motivi:

  • le disposizioni italiane non chiedono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti sul luogo di lavoro, ed il riferimento fatto in proposito ad una circolare del ministero italiano non è sufficiente dal punto di vista giuridico per il recepimento di un obbligo vincolante;
  • le disposizioni italiane prevedono per il datore di lavoro l'opzione di impiegare o meno servizi esterni qualora la perizia del personale interno non sia sufficiente. Ciò è chiaramente contrario alla direttiva, che obbliga il datore di lavoro a ricorrere a servizi esterni per lo svolgimento di attività di tutela della salute e della sicurezza se queste ultime non possono essere effettuate "in azienda" per mancanza di personale competente.
  • Le disposizioni italiane non definiscono le necessarie capacità e attitudini richieste per coloro che svolgono attività di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza.

Quanto alla Germania, la Commissione sostiene che alcune disposizioni della direttiva quadro sono state recepite in modo erroneo nella legislazione nazionale in quanto sussiste un approccio graduato per quanto riguarda l'obbligo del datore di lavoro di essere in possesso di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro. Per i datori di lavoro di imprese che occupano un massimo di 10 dipendenti sussiste in Germania l'esenzione dall'obbligo di essere in possesso di documenti contenenti i risultati della valutazione dei rischi.

Tale esenzione non soltanto contravviene a due disposizioni della direttiva quadro la quale prevede che (a) rappresentanti per la salute e la sicurezza possano accedere alla valutazione dei rischi -ma mette anche in pericolo l'obiettivo globale dello sviluppo della partecipazione dei lavoratori alla tutela della sicurezza e della salute, e (b) che la documentazione prescritta dalla direttiva deve essere comunque elaborata in tutti i settori in cui sussistono particolari rischi sul luogo di lavoro, e che le norme relative alla protezione dagli infortuni stabiliscono determinati requisiti in materia di compilazione di rapporti e documentazione.

Belgio - parere motivato

La Commissione ha inoltre deciso di trasmettere un parere motivato , in virtù dell'articolo 226 of the EC Treaty, al Belgio in ordine al recepimento nella legislazione nazionale della direttiva quadro, e per i seguenti motivi:

  • le disposizioni del Belgio non sanciscono che il datore di lavoro non può essere esentato dalla responsabilità di assicurare la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti tramite impiego di servizi o personale esterno competenti;
  • poichè non è stato ancora adottato un decreto che disciplini la partecipazione dei lavoratori all'instaurazione del loro benessere sul lavoro, le disposizioni del Belgio non si adoperano affinchè, nelle imprese in cui non esiste un comitato di prevenzione e protezione sul lavoro o una delegazione sindacale, tutti i lavoratori e/o i loro rappresentanti vengano consultati e partecipino a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro.

ITALIA: recepimento inesatto della direttiva sul lavoro al videoterminale

Un parere motivato verrà trasmesso anche all'Italia per quanto riguarda il recepimento nella legislazione nazionale della direttiva sul lavoro al videoterminale, e per i seguenti motivi:

  • le disposizioni italiane non garantiscono un esame regolare della vista per tutti i dipendenti che lavorano al videoterminale, nè un esame oftalmologico supplementare in tutti i casi in cui ciò risulti necessario a seguito di un esame della vista;
  • le disposizionni italiane non definiscono le condizioni in cui i lavoratori devono essere equipaggiati di speciali dispositivi correttivi per il lavoro al videoterminale.

 

Source:
RAPID
13-07-99