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Zone di protezione speciale per gli uccelli selvatici: interventi della Commissione nei confronti di Germania, Italia, Portogallo, Austria, Finlandia e Spagna.

La Commissione europea ha deciso di procedere con ulteriori mezzi legali nei confronti di vari Stati membri per la mancata designazione di un numero sufficiente di zone di protezione speciale per gli uccelli selvatici nell'ambito della direttiva dell'Unione europea (UE) sugli uccelli. La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia europea nei confronti di Germania, Italia, Portogallo e Finlandia e di inviare pareri motivati all'Austria e alla Spagna.

La direttiva sugli uccelli selvatici (Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici) è il più antico atto legislativo adottato dalla Comunità sulla conservazione della natura e uno dei più importanti. La direttiva crea un regime generale di protezione per le specie di uccelli selvatici nell'UE che comprende la conservazione degli habitat più importanti di questi uccelli nonché controlli durante la caccia e altre forme di sfruttamento. La direttiva contiene l'obbligo per gli Stati membri di designare una rete di zone di protezione speciale (special protection areas - SPA) per le specie più minacciate e di inviare alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in modo che essa possa prendere tutte le iniziative opportune per garantire la coerenza della rete. Esistono due categorie di uccelli: le specie vulnerabili elencate nell'allegato I della direttiva e le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente (soprattutto quelle che usano zone umide di importanza internazionale). All'interno delle zone di protezione speciale, si devono proteggere dal deterioramento gli habitat degli uccelli.
A livello europeo esiste un importante inventario di siti considerati, dal punto di vista scientifico, particolarmente adatti per le zone di protezione speciale. Questi siti che hanno una grande importanza per la conservazione degli uccelli selvatici nell'UE sono noti come zone importanti per gli uccelli (important bird areas - IBA). Le decisioni della Corte di giustizia europea (soprattutto nella causa C-3/96, Commissione versus Paesi Bassi) hanno conferito un'importanza particolare a questo inventario.
Nel caso della Germania circa il 40% delle 169 zone importanti per gli uccelli (IBA) non sono designate come zone di protezione speciale (SPA) e la designazione di molti altri siti è soltanto parziale. Alcune specie dell'allegato I sono inoltre scarsamente rappresentante nella rete tedesca di SPA e la Germania non ha designato tutte le sue zone umide di importanza internazionale. La Germania ha compiuto pochi progressi nell'espansione della sua rete e ha fornito informazioni sulle SPA molto carenti e incomplete. La Commissione ha quindi deciso di adire la Corte di giustizia europea ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE.
Nel caso dell'Italia, oltre il 50% delle 164 zone importanti per gli uccelli (IBA) non sono designate come zone di protezione speciale (SPA) e la designazione di molti altri siti è soltanto parziale. L'Italia ha compiuto notevoli progressi nella designazione di siti e nel fornire informazioni negli anni 1998 e 1999 ma la rete generale rimane gravemente carente, donde la decisione della Commissione di adire la Corte di giustizia europea ai sensi dell'articolo 226.
Nel caso del Portogallo, soltanto il 50% della superficie identificata come zona importante per gli uccelli (IBA) è stata designata zona di protezione speciale (SPA). Di conseguenza, alcune specie dell'allegato I, in particolare le specie della steppa come Otarda, Otis tarda, sono scarsamente rappresentante nell'attuale rete SPA. La scadenza per il completamento della rete portoghese di SPA era il 1° gennaio 1986. La legislazione portoghese non prevede inoltre un'adeguata protezione dei siti designati. Soltanto una zona di protezione speciale (SPA portoghese) è stata infine designata con un atto legislativo. La Commissione ha pertanto deciso di adire la Corte ai sensi dell'articolo 226.
La Finlandia ha finora designato in totale soltanto 15 zone di protezione speciale (SPA). Sulle 91 zone importanti per gli uccelli (IBA), identificate nel 1997 come zone di importanza mondiale o paneuropea, soltanto 12 sono state designate. Nel 1998 la Finlandia ha notificato l'intenzione di designare altre 439 SPA sul territorio continentale finlandese e 11 SPA sull'isola di Aland. Le designazioni non possono essere però finalizzate in attesa di una decisione del supremo organo giurisdizionale finlandese. Oltre al ritardo (la scadenza era il 1° gennaio 1995) le designazioni finlandesi proposte sono incomplete e omettono le zone importanti per gli uccelli (IBA) "Kemihaaran suot" (Vuotos area). La Commissione ha pertanto deciso di adire la Corte ai sensi dell'articolo 226.
Nel caso della Spagna la Commissione ha deciso di notificare un parere motivato per la mancata designazione di un numero sufficiente di SPA nella regione di Murcia. Su 15 zone importanti per gli uccelli (IBA) in questa regione, soltanto 3 sono state designate e le 3 designazioni sono incomplete. Come nel caso del Portogallo, la scadenza per la designazione era il 1° gennaio 1986.
Nel caso dell'Austria la decisione della Commissione di notificare un parere motivato concerne la mancata designazione della Valle Lech, un'importante zona umida per gli uccelli (IBA) nella regione del Tirolo in Austria.
Nel caso della Spagna e dell'Austria la Commissione non esclude la possibilità di ulteriori azioni circa la completezza delle designazioni SPA.
Le decisioni di cui sopra riflettono la costante preoccupazione della Commissione dovut al fatto che, dopo più di 20 anni dall'adozione di questa direttiva chiave per la conservazione della natura, molti Stati membri devono ancora prendere inizative importanti per completare la rete di zone di protezione speciale (SPA) dell'UEche è un fattore decisivo per tutelare la biodiversità dell'Europa. Attualmente sono in corso procedure di infrazione nei confronti di 13 Stati membri per violazione della direttiva sugli uccelli selvatici.

 

Source:
RAPID
15-07-99