SENTENZA DELLA CORTE
(Sesta Sezione)
29 gennaio 1998
(1)
«Aiuti di Stato Bonus fiscale su imposte diverse Recupero dell'aiuto
Assenza di impossibilità assoluta»
Nella causa C-280/95,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Antonio Aresu e
Anders C. Jessen, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio
eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del
medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio
del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,
assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le
misure necessarie per adeguarsi alla decisione della Commissione 9 giugno 1993,
93/496/CEE, relativa all'aiuto di Stato n. C 32/92 (ex NN 67/92) Italia (Credito
d'imposta a favore degli autotrasportatori professionisti) (GU L 233, pag. 10), edin particolare omettendo di recuperare con effetto dall'anno fiscale 1992 l'aiuto,
sotto forma di credito d'imposta a valere sull'imposta sul reddito o sulle imposte
comunali o sull'IVA, indebitamente introdotto con il decreto ministeriale 28
gennaio 1992 a favore degli autotrasportatori professionisti in Italia, la Repubblica
italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, R. Schintgen,
G.F. Mancini, J.L. Murray e G. Hirsch (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 15 maggio 1997, nel corso
della quale il governo italiano è stato rappresentato dal signor Oscar Fiumara e la
Commissione dal signor Anders C. Jessen e dalla signora Laura Pignataro, membro
del servizio giuridico, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 giugno
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 agosto 1995, la Commissione
delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE, un
ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le misure necessarie per
conformarsi alla decisione della Commissione 9 giugno 1993, 93/496/CEE, relativa
all'aiuto di Stato n. C 32/92 (ex NN 67/92) Italia (Credito d'imposta a favore degli
autotrasportatori professionisti) (GU L 233, pag. 10; in prosieguo: la «decisione»),
ed in particolare omettendo di recuperare con effetto dall'anno fiscale 1992 l'aiuto,
sotto forma di credito d'imposta a valere sull'imposta sul reddito o sulle imposte
comunali o sull'IVA, indebitamente introdotto con il decreto ministeriale 28
gennaio 1992 a favore degli autotrasportatori professionisti in Italia, la Repubblica
italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CE.
- 2.
- Con decreto ministeriale 28 gennaio 1992 (GURI n. 25 del 31 gennaio 1992, pag.
17; in prosieguo: il «decreto»), il governo italiano ha istituito, per l'anno fiscale
1992, a favore delle imprese italiane esercenti l'autotrasporto di merci per conto
terzi, un credito d'imposta a valere sull'imposta sul reddito, sull'imposta comunale
o sull'imposta sul valore aggiunto. Ai beneficiari di tale credito d'imposta era
consentito scontare quest'ultimo dal pagamento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta locale sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in occasione del versamento delle
ritenute alla fonte, operate dai sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo. La data e la frequenza dello
scomputo variavano in relazione al tipo d'imposta scelto dai beneficiari come base
del credito d'imposta. L'importo di quest'ultimo è calcolato sulla base della
differenza tra il prezzo del gasolio in Italia e il prezzo medio praticato negli altri
Stati membri; l'importo totale del credito d'imposta è stato fissato a 275 miliardi
di LIT.
- 3.
- Non essendo stata informata dal governo italiano prima dell'introduzione del
credito d'imposta, la Commissione, con lettera 15 aprile 1992, ha chiesto a tale
governo informazioni particolareggiate sul decreto e ha fatto presente che
l'introduzione del detto credito d'imposta poteva costituire una violazione dell'art.
92, n. 1, del Trattato CE. Il governo italiano ha precisato che il credito d'imposta
non costituiva un aiuto ai sensi dell'art. 92 del Trattato, ma piuttosto una misura
di natura puramente fiscale intesa a riequilibrare i prelievi nei confronti delle
imprese di trasporto, in particolare quelli dovuti sul carburante e sui lubrificanti,
e che quindi non creava alcuna distorsione della concorrenza. Con lettera del 26
ottobre 1992 la Commissione ha informato il governo italiano di aver deciso di
avviare la procedura prevista all'art. 93, n. 2, di tale Trattato.
- 4.
- A conclusione di tale procedura, la Commissione ha adottato la decisione i cui artt.
1, 2 e 3 dispongono:
«Articolo 1
L'aiuto sotto forma di credito d'imposta a valere sull'imposta sul reddito o sulle
imposte comunali o sull'IVA introdotto dal decreto ministeriale italiano del 28
gennaio 1992 a favore degli autotrasportatori professionisti in Italia è illegittimo,
in quanto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all'articolo 93,
paragrafo 3, del Trattato. L'aiuto è inoltre incompatibile con il mercato comune ai
sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato, in quanto non soddisfa nessuna
delle condizioni necessarie per beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 92,
paragrafi 2 e 3, né le condizioni del regolamento (CEE) n. 1107/70.
Articolo 2
L'Italia è tenuta a sopprimere l'aiuto di cui all'articolo 1 e a provvedere affinché
l'aiuto erogato sia recuperato entro due mesi dalla notifica della presente decisione.
L'aiuto deve essere recuperato secondo le norme procedurali e sostanziali di diritto
interno, in particolare secondo quelle concernenti gli interessi di mora sui crediti
dello Stato, con decorrenza degli interessi dalla data in cui l'aiuto illegittimo è stato
erogato.
Articolo 3
Il governo italiano comunica alla Commissione, entro il termine di due mesi a
decorrere dalla data di notifica della presente decisione, le misure adottate per
conformarsi alla decisione stessa».
- 5.
- La Repubblica italiana, la quale non ha impugnato tale decisione né proceduto al
recupero del credito d'imposta, ha, a più riprese, prorogato il decreto,
modificandolo, a partire dall'esercizio fiscale 1993 affinché l'aiuto fosse concesso
anche agli autotrasportatori professionisti degli altri Stati membri, in relazione al
loro consumo di gasolio sul territorio italiano (art. 15 del decreto legge 29 marzo
1993, n. 82, convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162).
- 6.
- Così il governo italiano, con lettera 26 agosto 1993, ha informato la Commissione
che, poiché la censura mossa nei suoi confronti nella detta decisione era
essenzialmente fondata sulla discriminazione tra gli autotrasportatori italiani e
quelli degli altri Stati membri, esso aveva eliminato la disparità di trattamento
accordando agli autotrasportatori comunitari, a partire dall'esercizio fiscale 1993,
un aiuto economicamente analogo al credito d'imposta concesso agli
autotrasportatori italiani. Esso ha aggiunto che sarebbe tecnicamente molto difficile
e oneroso per l'amministrazione fiscale recuperare il credito d'imposta già
concesso, poiché quest'ultimo era scomputabile sui versamenti degli acconti e dei
saldi relativi alle imposte dirette nonché sulle liquidazioni mensili o trimestrali
relative all'imposta sul valore aggiunto.
- 7.
- Nella sua risposta del 24 novembre 1993 la Commissione ha fatto presente che la
decisione non era soltanto motivata da una discriminazione tra gli autotrasportatori
italiani e quelli degli altri Stati membri, ma anche dall'esistenza di una distorsione
della concorrenza. Pertanto la Repubblica italiana, non avendo recuperato l'aiuto
concesso nel 1992 e avendo altresì prorogato il sistema del credito d'imposta, anche
se modificato, sarebbe venuta meno all'obbligo di conformarsi alla detta decisione.
- 8.
- Con lettera 13 gennaio 1994 il governo italiano ha risposto precisando che il
recupero previsto dalla decisione era tecnicamente impossibile, poiché, il credito
d'imposta essendo deducibile da vari tipi d'imposta, costringerebbe
l'amministrazione finanziaria a effettuare una serie di controlli specifici su una
massa di dichiarazioni presentate da circa 150 000 imprese di trasporti e sostituti
d'imposta.
- 9.
- Nel contesto del presente ricorso la Commissione fa valere che la decisione ha
fissato, in termini chiari, l'obbligo, gravante sul governo italiano, di esigere il
rimborso dell'aiuto, di modo che, non avendo proceduto al recupero dell'aiuto, la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa derivano dal Trattato.
- 10.
- La Repubblica italiana non nega che l'ingiunzione di procedere al recupero è la
conseguenza della dichiarazione di incompatibilità dell'aiuto né che essa non ha
recuperato il credito d'imposta concesso per l'esercizio fiscale 1992. Tuttavia,
avverso la conclusione della Commissione secondo cui sarebbe venuta meno agli
obblighi che le incombono in forza del Trattato, essa fa valere l'impossibilità
assoluta di conformarsi alla decisione.
- 11.
- A questo proposito, essa sostiene, in primo luogo, che l'introduzione del sistema
del credito d'imposta controverso era il risultato di gravi conflitti che hanno
interessato il settore degli autotrasporti alla fine degli anni '80, con pesanti
ripercussioni sulla vita economica e sociale in Italia. Infatti, nel 1990, il governo
avrebbe firmato un protocollo di intesa con le associazioni di categoria avente lo
scopo di contenere tutti i costi gravanti sull'esercizio dell'autotrasporto, con
particolare riferimento a quello del gasolio. Tra i provvedimenti immediati adottati
in forza del detto protocollo figurava il credito d'imposta. Il suo recupero presso
una categoria che ha ottenuto un beneficio lecito o no attraverso una lotta
molto decisa e compatta equivarrebbe a riaprire il conflitto con effetti ancora più
dirompenti.
- 12.
- La Commissione ribatte che l'argomento addotto dal governo italiano implica che
sarebbe sufficiente, per poter invocare la giustificazione relativa all'impossibilità
assoluta di recuperare l'aiuto, che quest'ultimo sia concesso ad una cerchia molto
ampia di operatori commerciali particolarmente conflittuali e che dispongono di
mezzi adeguati per far valere le loro minacce. Al vantaggio conferito ai beneficiari
mediante la concessione dell'aiuto si aggiungerebbe così quello di disporre di una
capacità di dissuasione tale da scoraggiare qualsiasi tentativo di recupero. Un
siffatto argomento sarebbe evidentemente inaccettabile.
- 13.
- Si deve a questo proposito constatare che non è messa in discussione la validità
della decisione. Le parti sono tuttavia in disaccordo sulla questione se l'art. 2 di tale
decisione, che ingiunge il recupero del credito d'imposta di cui trattasi, imponga un
obbligo la cui esecuzione sia assolutamente impossibile. Infatti, secondo una
costante giurisprudenza, il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre
al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell'art. 93,
n. 2, del Trattato è quello dell'impossibilità assoluta di dare correttamente
esecuzione alla decisione (v., in particolare, sentenza 4 aprile 1995, causa C-348/93,
Commissione/Italia, Racc. pag. I-673, punto 16).
- 14.
- Tale condizione non è tuttavia soddisfatta quando il governo convenuto si limita a
comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che
presentava l'esecuzione della decisione, senza compiere alcun passo presso le
imprese interessate, al fine di ripetere l'aiuto, e senza proporre alla Commissione
altre modalità di esecuzione della decisione, che consentano di superare le difficoltà
segnalate (v. sentenze 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania, Racc.
pag. 175, punto 10, e 10 giugno 1993, causa C-183/91, Commissione/Grecia, Racc.
pag. I-3131, punto 20).
- 15.
- Ciò avviene nel caso di specie. Emerge infatti che il governo italiano non ha
intrapreso alcun tentativo per recuperare il credito d'imposta controverso. Senza
una siffatta iniziativa l'impossibilità di esecuzione della decisione di recupero non
può essere dimostrata.
- 16.
- Si deve del resto sottolineare che, se difficoltà insormontabili possono impedire a
uno Stato membro di rispettare gli obblighi che gli incombono in forza del diritto
comunitario (v. sentenza 11 luglio 1985, causa 101/84, Commissione/Italia, Racc.
pag. 2629, punto 16), il mero timore di tali difficoltà non può giustificare
l'omissione da parte di uno Stato membro di applicare correttamente tale diritto
(v. sentenze 7 dicembre 1995, causa C-52/95, Commissione/Francia, Racc. pag. I-4443, punto 38, e 9 dicembre 1997, causa C-265/95, Commissione/Francia, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 55).
- 17.
- Poiché nella fattispecie il governo italiano si limita a prevedere un risorgere del
vecchio conflitto nel settore dell'autotrasporto, senza tener conto di tutti gli aspetti
che caratterizzano la situazione attuale, ivi compresi, in particolare, quelli relativi
all'esistenza della decisione e all'obbligo di garantirne il rispetto, i suoi argomenti
su questo punto non possono essere accolti.
- 18.
- La Repubblica italiana sostiene, in secondo luogo, che il recupero del credito
d'imposta è altresì tecnicamente impossibile da realizzare. Infatti, esso imporrebbe
la determinazione dei teorici beneficiari (circa 100 000), l'esame di ciascuna
posizione individuale, per uno o più anni (gli anni '92 e seguenti), la verifica del
credito d'imposta effettivamente utilizzato, la ripartizione del credito complessivo
utilizzato da ciascuno nelle singole voci d'imposta, la predisposizione della
documentazione cartacea a supporto di ciascuna richiesta di restituzione e la
richiesta di restituzione, fermo restando che ciascun ufficio provvede al recupero
delle imposte di sua competenza sia con riferimento al territorio sia alla tipologia
dell'imposta. Sarebbe evidente che una siffatta procedura di recupero
coinvolgerebbe un gran numero di uffici sparsi nel territorio (anagrafe tributaria,
centri di servizio, uffici delle imposte dirette, uffici IVA) imponendo un'attività di
controllo eccedente quella ordinariamente prevista e pianificata sulla base della
loro capacità operativa. Il coinvolgimento delle risorse in una siffatta attività
porrebbe in seria difficoltà la capacità operativa di controllo ordinaria degli uffici
con effetti pregiudizievoli per il corretto funzionamento del sistema tributario.
- 19.
- In questa ottica, la Repubblica italiana rimprovera alla Commissione il fatto di aver
aggravato le difficoltà di recupero avendo atteso quasi due anni prima di adire la
Corte.
- 20.
- La Commissione sostiene, basandosi sulla normativa fiscale italiana, che, da un lato,
la compilazione di un apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi dei soggetti
beneficiari, corredato dell'obbligo di indicare specificamente il calcolo effettuato e
in che modo l'esenzione abbia operato sulle imposte dovute, e, dall'altro, la
circostanza che gli uffici distrettuali delle imposte siano tenuti al controllo delle
dichiarazioni inteso anche ad assicurare il corretto utilizzo da parte dei soggetti
beneficiari del credito d'imposta consentono alle autorità italiane di quantificare in
relazione ai singoli beneficiari l'ammontare esatto del credito di imposta dedotto
dalla base imponibile, vale a dire la somma che deve essere restituita dagli
autotrasportatori.
- 21.
- Quanto alle modalità concrete di recupero, la Commissione ritiene che il recupero
delle imposte sulle quali opera il regime di compensazione non presenti
difficoltà diverse da quelle che l'amministrazione finanziaria incontra nel caso di
rettifica delle dichiarazioni dei redditi per il quale la legislazione italiana (v. la
normativa base: DPR n. 600 del 29 settembre 1973, relativo alle disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e DPR n. 633 del 26
ottobre 1972, relativo all'istituzione e alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,
come a più riprese modificati) prevede apposite procedure mediante invio di avvisi
di accertamento, eventuale riscossione coattiva e collaborazione con la guardia di
finanza, che consentono di riscuotere ciò che il contribuente non ha provveduto a
pagare.
- 22.
- Del resto, la Commissione ritiene che il suo atteggiamento per quanto riguarda la
necessità di recuperare l'aiuto concesso sia stato sempre chiaro.
- 23.
- Si deve a questo proposito rilevare che, anche supponendo che il recupero del
credito d'imposta controverso ponga difficoltà sul piano amministrativo, tale
circostanza non è tale da consentire di considerare il recupero tecnicamente
impossibile da realizzare.
- 24.
- D'altro canto, il rappresentante del governo italiano ha riconosciuto in udienza che,
in teoria, le modalità del sistema non ostano al recupero del credito, dato che le
autorità italiane sono in grado di identificare i vari trasportatori, di ricostituire la
posizione di ciascuno di essi verificando le dichiarazioni dei redditi presentate, di
determinare le varie imposte come pure gli importi ad esse relativi scomputati a
ciascuno di essi e di reclamare nei confronti di ciascuno dei trasportatori l'importo
destinato a compensare la concessione del credito.
- 25.
- Per quanto riguarda gli oneri che deriverebbero all'amministrazione finanziaria, si
deve constatare che, con lettera della Commissione 15 aprile 1992 al più tardi, il
governo italiano era stato informato dell'eventuale incompatibilità del sistema di
credito d'imposta con l'art. 92, n. 1, del Trattato e, di conseguenza, del rischio di
dover recuperare il detto credito. Riconoscere, in queste condizioni, un'impossibilità
di recupero significherebbe mettere in discussione l'efficacia del diritto comunitario
in materia di aiuti di Stato, il che non è ammissibile.
- 26.
- Tenuto conto di quanto precede, si deve pertanto constatare che, non
conformandosi alla decisione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi
che le incombono in forza del Trattato.
Sulle spese
- 27.
- Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va pertanto
condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Non essendosi conformata alla decisione della Commissione 9 giugno 1993,
93/496/CEE, relativa all'aiuto di Stato n. C 32/92 (ex NN 67/92) Italia
(Credito d'imposta a favore degli autotrasportatori professionisti), la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza
del Trattato CE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
| RagnemalmSchintgen Mancini Murray Hirsch |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 gennaio 1998.
Il cancelliere
Il presidente della Sesta Sezione
R. Grass
H. Ragnemalm