DIRITTO PENITENZIARIO

Anno accademico 2020/2021 - 4° anno

Obiettivi formativi

Conoscenza e comprensione
L’insegnamento si propone di offrire agli studenti la conoscenza e la capacità di comprensione della fase che segue il procedimento di cognizione nella duplice dimensione dell’esecuzione formale e sostanziale. I principi e le regole dell’esecuzione penale e dell’ordinamento penitenziario vengono analizzati in un più ampio contesto di ricerca, sollecitando la capacità di integrazione con le conoscenze relative agli altri settori dell’ordinamento giuridico penale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli studenti acquisiranno familiarità con istituti il cui impiego assume estremo rilievo nell’ambito delle professionalità del settore penalistico e in un contesto, quello dell’intervento punitivo dello Stato, che costituisce punto di confluenza di una serie di principi e garanzie individuali.


Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni frontali, seminari di approfondimento, visite istituti penitenziari.

Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte le necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus


Prerequisiti richiesti

Diritto penale II


Frequenza lezioni

Consigliata


Contenuti del corso

Principi costituzionali e normativa penitenziaria – la magistratura di sorveglianza – il trattamento dei condannati – i diritti dei detenuti – la sicurezza e la disciplina penitenziaria – le misure alternative alla detenzione - il procedimento di sorveglianza – il procedimento per reclamo – il pubblico ministero e l’esecuzione della pena detentiva - il giudice e il procedimento di esecuzione


Testi di riferimento

AA.VV., Manuale di diritto penitenziario, a cura di F. Della Casa e G. Giostra, Giappichelli Editore, Torino, 2020, da pag. 1 a pag. 286.

Si consiglia la lettura del volume E. Fassone, Fine pena ora, Sellerio editore, 2015



Programmazione del corso

 ArgomentiRiferimenti testi
1Principi costituzionali e fase esecutiva della pena 
2La pena rieducativa: art. 27 comma 3 Cost 
3La legislazione penitenziaria e le svolte impresse dalla giurisprudenza CEDU 
4La magistratura di sorveglianza 
5Il trattamento dei condannati 
6L’individualizzazione del trattamento e la scelta dell’istituto 
7Gli elementi del trattamento individualizzato: l’istruzione e la religione  
8Il lavoro penitenziario 
9I contatti con il modo esterno: la socializzazione del detenuto 
10La disciplina dei colloqui 
11Permessi premio e permessi di necessità 
12Sicurezza penitenziaria 
13Dall’art. 90 ord. pen. all’ordine e sicurezza nella legge “Gozzini” 
14La sorveglianza particolare 
15L’ordine e la sicurezza ex art. 41-bis comma 1 ord. pen. 
16Il doppio binario penitenziario; il sistema delle preclusioni 
17L’art. 4-bis ord. pen.: il meccanismo presuntivo 
18La sospensione delle normali regole del trattamento: art. 41-bis comma 2 
19Il procedimento di sorveglianza 
20Le misure alternative alla detenzione: l’affidamento in prova  
21La detenzione domiciliare e la semilibertà 
22La liberazione anticipata 
23La liberazione condizionale e il sicuro ravvedimento  

VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO

Modalità di verifica dell'apprendimento

Prova orale

L'esame sarà valutato secondo i seguenti criteri (Delibera Consiglio CdS 17 settembre 2018):

  • la pertinenza delle risposte rispetto alle domande formulate
  • la qualità e comprensione dei contenuti
  • la capacità di collegamento con altri temi oggetto del programma
  • la capacità di riportare esempi
  • la proprietà di linguaggio tecnico
  • la capacità espositiva complessiva dello studente
  • la dimestichezza con i testi di legge.

La verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata anche per via telematica, qualora le
condizioni lo dovessero richiedere.


Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Cosa si intende per trattamento individualizzato?

Cosa è il doppio binario penitenziario?

Quali i limiti di accesso alle misure alternative alla detenzione?

Esiste un trattamento differenziato in ragione della tipologia del reato e a prescindere dall'entità della pena inflitta?

Quale forma di tutela conosce il detenuto per eventuali lesioni dei propri diritti?