DIRITTO PENITENZIARIO
Anno accademico 2020/2021 - 5° annoObiettivi formativi
Conoscenza e comprensione
L’insegnamento si propone di offrire agli studenti la conoscenza e la capacità di comprensione della fase che segue il procedimento di cognizione nella duplice dimensione dell’esecuzione formale e sostanziale. I principi e le regole dell’esecuzione penale e dell’ordinamento penitenziario vengono analizzati in un più ampio contesto di ricerca, sollecitando la capacità di integrazione con le conoscenze relative agli altri settori dell’ordinamento giuridico penale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione
Gli studenti acquisiranno familiarità con istituti il cui impiego assume estremo rilievo nell’ambito delle professionalità del settore penalistico e in un contesto, quello dell’intervento punitivo dello Stato, che costituisce punto di confluenza di una serie di principi e garanzie individuali.
Modalità di svolgimento dell'insegnamento
Lezioni frontali, seminari di approfondimento, visite istituti penitenziari.
Qualora l'insegnamento venisse impartito in modalità mista o a distanza potranno essere introdotte le necessarie variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza, al fine di rispettare il programma previsto e riportato nel syllabus
Prerequisiti richiesti
Diritto penale II
Frequenza lezioni
Consigliata
Contenuti del corso
Principi costituzionali e normativa penitenziaria – la magistratura di sorveglianza – il trattamento dei condannati – i diritti dei detenuti – la sicurezza e la disciplina penitenziaria – le misure alternative alla detenzione - il procedimento di sorveglianza – il procedimento per reclamo – il pubblico ministero e l’esecuzione della pena detentiva - il giudice e il procedimento di esecuzione
Testi di riferimento
AA.VV., Manuale di diritto penitenziario, a cura di F. Della Casa e G. Giostra, Giappichelli Editore, Torino, 2020, da pag. 1 a pag. 286.
Si consiglia la lettura del volume E. Fassone, Fine pena ora, Sellerio editore, 2015
Programmazione del corso
Argomenti | Riferimenti testi | |
1 | Principi costituzionali e fase esecutiva della pena | |
2 | La pena rieducativa: art. 27 comma 3 Cost | |
3 | La legislazione penitenziaria e le svolte impresse dalla giurisprudenza CEDU | |
4 | La magistratura di sorveglianza | |
5 | Il trattamento dei condannati | |
6 | L’individualizzazione del trattamento e la scelta dell’istituto | |
7 | Gli elementi del trattamento individualizzato: l’istruzione e la religione | |
8 | Il lavoro penitenziario | |
9 | I contatti con il modo esterno: la socializzazione del detenuto | |
10 | La disciplina dei colloqui | |
11 | Permessi premio e permessi di necessità | |
12 | Sicurezza penitenziaria | |
13 | Dall’art. 90 ord. pen. all’ordine e sicurezza nella legge “Gozzini” | |
14 | La sorveglianza particolare | |
15 | L’ordine e la sicurezza ex art. 41-bis comma 1 ord. pen. | |
16 | Il doppio binario penitenziario; il sistema delle preclusioni | |
17 | L’art. 4-bis ord. pen.: il meccanismo presuntivo | |
18 | La sospensione delle normali regole del trattamento: art. 41-bis comma 2 | |
19 | Il procedimento di sorveglianza | |
20 | Le misure alternative alla detenzione: l’affidamento in prova | |
21 | La detenzione domiciliare e la semilibertà | |
22 | La liberazione anticipata | |
23 | La liberazione condizionale e il sicuro ravvedimento |
Modalità di verifica dell'apprendimento
Prova orale
L'esame sarà valutato secondo i seguenti criteri (Delibera Consiglio CdS 17 settembre 2018):
- la pertinenza delle risposte rispetto alle domande formulate
- la qualità e comprensione dei contenuti
- la capacità di collegamento con altri temi oggetto del programma
- la capacità di riportare esempi
- la proprietà di linguaggio tecnico
- la capacità espositiva complessiva dello studente
- la dimestichezza con i testi di legge.
La verifica dell’apprendimento potrà essere effettuata anche per via telematica, qualora le
condizioni lo dovessero richiedere.
Esempi di domande e/o esercizi frequenti
Cosa si intende per trattamento individualizzato?
Cosa è il doppio binario penitenziario?
Quali i limiti di accesso alle misure alternative alla detenzione?
Esiste un trattamento differenziato in ragione della tipologia del reato e a prescindere dall'entità della pena inflitta?
Quale forma di tutela conosce il detenuto per eventuali lesioni dei propri diritti?