Sentenza
della Corte (Sesta Sezione)
11 settembre 2003
(Causa C-201/01)
Maria
Walcher / Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen
Steiermark
«Tutela
dei lavoratori - Insolvenza del datore di lavoro - Ambito
d'applicazione della direttiva del Consiglio 80/987/CEE -
Giurisprudenza nazionale in merito ai prestiti dei soci configurabili
come conferimenti di capitale - Decadenza totale dai diritti»
Nel
procedimento C-201/01,
avente
ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberster Gerichtshof
(Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Maria
Walcher
e
Bundesamt
für Soziales und Behindertenwesen Steiermark,
domanda
vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio
20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela
dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore
di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dall'atto relativo
alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti
dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994,
C 241, pag. 21 e GU 1995, L 1, pag. 1),
LA
CORTE (Sesta Sezione),
composta
dai sigg. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, C. Gulmann,
dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore) e dal sig.
J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato
generale: sig. J. Mischo
cancelliere:
sig. R. Grass
viste
le osservazioni scritte presentate:
-
per la sig.ra Walcher, dal sig. C. Orgler, Rechtsanwalt;
-
per il Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen Steiermark,
dal sig. P. Lieberg, in qualità di agente;
-
per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in
qualità di agente;
-
per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg.
J.Sack e H. Kreppel, in qualità di agenti,
vista
la relazione d'udienza,
sentite
le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza
del 3 ottobre 2002,
ha
pronunciato la seguente
Sentenza
1.
Con ordinanza 26 aprile 2001, pervenuta in cancelleria il
15 maggio successivo, l'Oberster Gerichtshof (Corte di cassazione)
ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni
pregiudiziali vertenti sull'interpretazione della direttiva
del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza
del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata
dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione
europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1;
in prosieguo: la "direttiva 80/987").
2.
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia
sorta fra la sig.ra Walcher ed il Bundesamt für Soziales
und Behindertenwesen Steiermark (Ufficio federale della Stiria
per l'assistenza sociale e agli handicappati, prosieguo: il
"Bundesamt") in ordine al rifiuto di quest'ultimo
di versare alla prima un'indennità a titolo di compensazione
per retribuzioni non pagate a causa dell'insolvenza del datore
di lavoro.
Contesto
normativo
La
normativa comunitaria
3.
La direttiva 80/987 nel suo primo considerando recita:
"(...) sono necessarie disposizioni per tutelare i lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, in
particolare per garantire loro il pagamento dei diritti non
pagati (...)".
4.
L'art. 1, nn. 1 e 2 della suddetta direttiva dispone:
"1. La presente direttiva si applica ai diritti dei lavoratori
subordinati derivanti da contratti di lavoro o da rapporti
di lavoro ed esistenti nei confronti dei datori di lavoro
che si trovano in stato di insolvenza ai sensi dell'articolo
2, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri possono, in via eccezionale, escludere
dal campo di applicazione della presente direttiva i diritti
di alcune categorie di lavoratori subordinati, in funzione
della natura particolare del contratto di lavoro o del rapporto
di lavoro dei lavoratori subordinati o in funzione dell'esistenza
di altre forme di garanzia che assicurano ai lavoratori subordinati
una tutela equivalente a quella che risulta dalla presente
direttiva.
L'elenco delle categorie di lavoratori subordinati di cui
al primo comma è riportato nell'allegato".
5.
La Sezione I, dal titolo "Lavoratori subordinati con
un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro, di natura
particolare", dell'allegato alla direttiva 80/987 menziona
per l'Austria come eccezioni alla sfera d'applicazione di
tale direttiva le seguenti categorie:
"1. Membri dell'organo di un ente giuridico, responsabile
della rappresentanza legale di tale ente.
2. I soci aventi titolo ad esercitare un'influenza dominante
nella società, anche nel caso in cui tale influenza
sia dovuta a disposizione fiduciaria".
6.
Ai sensi dell'art. 2, n. 2, della direttiva 80/987:
"La presente direttiva non pregiudica il diritto nazionale
per quanto riguarda la definizione dei termini lavoratore
subordinato, datore di lavoro, retribuzione, diritto maturato
e diritto in corso di maturazione".
7.
L'art. 3 della suddetta direttiva dispone:
"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché
gli organismi di garanzia assicurino, fatto salvo l'articolo
4, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati,
risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro
e relativi alla retribuzione del periodo situato prima di
una data determinata.
2. La data di cui al paragrafo 1 è, a scelta degli
Stati membri:
- o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro;
- o quella del preavviso di licenziamento del lavoratore subordinato
interessato, comunicato a causa dell'insolvenza del datore
di lavoro;
- o quella dell'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro
o quella della cessazione del contratto di lavoro o del rapporto
di lavoro del lavoratore subordinato interessato, avvenuta
a causa dell'insolvenza del datore di lavoro".
8.
Ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della stessa direttiva:
"1. Gli Stati membri hanno la facoltà di limitare
l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia, di cui
all'art. 3.
2. Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo
1, gli Stati membri devono:
- nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo trattino,
assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla
retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro
o del rapporto di lavoro nell'ambito di un periodo di sei
mesi precedenti la data dell'insorgere dell'insolvenza del
datore di lavoro;
- nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino,
assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla
retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro
o del rapporto di lavoro precedenti la data del preavviso
di licenziamento del lavoratore subordinato, comunicato a
causa dell'insolvenza del datore di lavoro;
- o, nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino,
assicurare il pagamento dei diritti non pagati relativi alla
retribuzione degli ultimi diciotto mesi del contratto di lavoro
o del rapporto di lavoro precedenti la data dell'insorgere
dell'insolvenza del datore di lavoro o la data della cessazione
del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro del lavoratore
subordinato, avvenuta a causa dell'insolvenza del datore di
lavoro. In tal caso, gli Stati membri possono limitare l'obbligo
di pagamento alla retribuzione corrispondente ad un periodo
di otto settimane o a vari periodi parziali per un totale
della stessa durata".
9.
L'art. 10 della direttiva 80/987 recita:
"La presente direttiva non pregiudica la facoltà
degli Stati membri:
a) di adottare le misure necessarie per evitare abusi;
b) di rifiutare o di ridurre l'obbligo di pagamento di cui
all'articolo 3 o l'obbligo di garanzia di cui all'art. 7 qualora
risulti che l'esecuzione dell'obbligo non si giustifica a
causa dell'esistenza di legami particolari tra il lavoratore
subordinato e il datore di lavoro e di interessi comuni che
si traducono in una collusione tra il lavoratore e il datore
di lavoro".
La
normativa nazionale
10.
Ai termini dell'art. 1 dell'Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz
(legge sulla garanzia degli stipendi in caso d'insolvenza)
del 2 giugno 1997 (BGBl. 1977/324, in prosieguo: l'"IESG"):
"1) Hanno diritto ad una indennità compensatrice
per i diritti garantiti ai sensi del paragrafo 2 i lavoratori
dipendenti, i lavoratori a domicilio e i loro superstiti nonché
i loro successori per causa di morte (legittimati) qualora
venga aperta nel territorio nazionale una procedura concorsuale
sul patrimonio del datore di lavoro (committente), anche nel
caso in cui il rapporto di lavoro (locazione d'opera) sia
cessato. Sono assimilati all'apertura di una procedura concorsuale:
(...)
2) Sono garantiti i diritti esistenti, non prescritti e non
esclusi (n.3), nascenti dal rapporto di lavoro, anche se dati
in garanzia o pignorati o trasferiti; si tratta in particolare
1. dei diritti retributivi, con particolare riferimento alla
retribuzione periodica, e dei diritti relativi alla cessazione
del contratto di lavoro,
2. dei diritti al risarcimento dei danni,
3. di altri diritti nei confronti del datore di lavoro, e
4. delle spese necessarie per le opportune azioni giudiziarie.
3) L'indennità a titolo di compensazione non è
dovuta (diritto escluso):
1. per i diritti in forza del paragrafo 2 che sono stati acquisiti
con un atto giuridico impugnabile ai sensi del regolamento
sui ricorsi (RGBl. n. 337/1914) o del regolamento in materia
fallimentare;
2. per i diritti basati su un particolare accordo che è
stato stipulato
a) dopo la domanda di apertura della procedura concorsuale,
della procedura di regolamento giudiziario o della procedura
di amministrazione controllata;
b) negli ultimi sei mesi che precedono l'apertura della procedura
concorsuale, della procedura di regolamento giudiziario o
della procedura di amministrazione controllata o prima di
aver avuto conoscenza della decisione in forza del paragrafo
1, punti 3-6, nei limiti in cui i diritti vanno oltre il diritto
conferito dalla legge, la convenzione collettiva o l'accordo
di impresa (art. 97, paragrafo 1 dell'Arbeitsverfassungsgesetz,
BGBl. 22/1974) o della retribuzione abituale, ovvero qualora
si basino su altri vantaggi quando la retribuzione più
alta non trovi una obiettiva giustificazione;
(...)
(...)
6) Sono esclusi dall'indennità a titolo di compensazione
(...)
2. i membri dell'organo di una persona giuridica che ne esercita
la rappresentanza legale;
3. il personale dirigente, eccettuati i soggetti di cui al
punto 2, che esercita in forma continuativa un'influenza dominante
sulla gestione della società;
4. i soci che esercitino un'influenza dominante sulla società,
anche nel caso in cui tale posizione si fonda esclusivamente
o parzialmente su un atto di disposizione fiduciaria di quote
sociali di terzi o viene esercitata mediante trasmissione
fiduciaria di quote sociali;
(...)".
11.
Ai sensi dell'art. 3 a), n. 1 dell'IESG, l'indennità
a titolo di compensazione per le retribuzioni maturate dal
lavoratore in ragione di regolari prestazioni di lavoro, durante
l'orario lavorativo normale, compresi i pagamenti speciali
cui ha diritto, attinente a un periodo anteriore di più
di sei mesi alla data di apertura della procedura concorsuale
o del verificarsi di un fatto equiparato ai sensi dell'art.
1, n. 1 dell'IESG - oppure, qualora il rapporto di lavoro
sia cessato prima della data di riferimento, anteriore di
più di sei mesi alla data della cessazione dal punto
di vista giuslavoristico - è dovuta solo se tale retribuzione
è stata rivendicata con le debite in modalità,
mediante azioni giudiziarie promosse ai sensi delle disposizioni
dell'Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz (legge in materia di
lavoro e sociale), e debitamente proseguite.
La
controversia principale
12.
La sig.ra Walcher ha lavorato come impiegata dal 2 giugno
1997 al 5 maggio 1999 presso una GmbH (società a responsabilità
limitata; in prosieguo: la "GmbH"), il cui amministratore
era il marito, sig. Joseph Walcher. Ella si occupava della
tenuta della contabilità e del recupero crediti, ma
non partecipava alle decisioni della direzione dell'azienda,
pur essendo, al pari del marito, per il 25% socia nella GmbH.
L'assemblea generale di questa poteva adottare la maggior
parte delle delibere a maggioranza semplice. In via di eccezione,
talune delibere richiedevano una maggioranza di tre quarti
dei voti espressi.
13.
Nella primavera 1998, la GmbH incorreva in difficoltà
di pagamento per quanto riguardava le forniture di materiale,
le retribuzioni e gli altri costi di personale. La sig.ra
Walcher accettava la costituzione di un'ipoteca sulla casa
di abitazione che ella e suo marito possedevano in comproprietà,
a garanzia in un credito - ponte. A partire dal mese di settembre
1998 la GmbH non era in grado di pagare alcuna retribuzione.
Il consulente aziendale interpellato nel novembre 1998 giungeva
alla conclusione che era inevitabile una dichiarazione di
fallimento.
14.
Con ordinanza 10 febbraio 1999, veniva dichiarata aperta la
procedura concorsuale sui beni della GmbH. Il rapporto di
lavoro della sig.ra Walcher cessava a seguito del licenziamento
disposto dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 25 della
Konkursordnung (legge fallimentare). Poco prima dell'apertura
del procedimento concorsuale, una parte del personale aveva
dato le dimissioni per la mancata corresponsione delle retribuzioni.
15.
La sig.ra Walcher non ha più ricevuto alcuna retribuzione
dal settembre 1998. Essa faceva valere crediti vertenti sulla
sua retribuzione e su altri diritti ai sensi dell'art. 1,
n. 2, dell'IESG per il periodo che va da settembre 1998 al
10 febbraio 1999 nella misura di ATS 114 197 e li insinuava,
entro i termini, nella procedura concorsuale. Essa chiedeva
al Bundesamt, nei termini di legge il riconoscimento dell'indennità
a titolo di compensazione per gli stipendi non pagati a seguito
d'insolvenza del datore di lavoro (in prosieguo: l'"indennità
a titolo di compensazione").
16.
Con decisione 5 agosto 1999, il Bundesamt respingeva tale
domanda con la motivazione, in sostanza, che i crediti retributivi
scaduti e non reclamati dai soci di minoranza per più
di 60 giorni dovevano essere qualificati come prestiti di
soci alla società, equiparabili a conferimenti di capitale,
e che il fatto di non aver reclamato crediti retributivi costituiva
per l'Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds (Fondo di garanzia salariale)
un onere contrario al buon costume, che giustificava la nullità
dei crediti stessi.
17.
La sig.ra Walcher proponeva ricorso chiedendo il pagamento
dell'indennità a titolo di compensazione per l'importo
di ATS 114 197. Ella faceva valere che anche gli altri dipendenti
non avevano preteso il pagamento dei loro stipendi confidando
in un risanamento della GmbH per cui non vi era stato alcun
trasferimento del rischio imprenditoriale sul fondo di garanzia,
contrario al buon costume. Sulla base delle assicurazioni
dell'amministratore, ella avrebbe fatto affidamento, fino
a metà dicembre 1998, sul fatto che le retribuzioni
sarebbero state pagate. In seguito, la sua collaborazione
in quanto unica impiegata addetta alla tenuta della contabilità
sarebbe stata necessaria per la preparazione della messa in
liquidazione.
18.
Con ordinanza 1° dicembre 1998, il giudice di primo grado
dichiarava il Bundesamt obbligato al pagamento di ATS 78 702,80
come indennità a titolo di compensazione. Esso dichiarava
che la sig.ra Walcher, la quale era rimasta al servizio dell'impresa
nonostante il mancato pagamento della retribuzione e pur avendo
piena conoscenza della cattiva situazione finanziaria del
datore di lavoro, avrebbe dovuto, al più tardi entro
il 31 ottobre 1998, rassegnare tempestivamente le dimissioni,
perché in tale data avrebbe ormai dovuto rendersi conto
del fatto che gli stipendi di settembre e di ottobre 1998
non sarebbero stati versati. Ne ha concluso ch'ella non aveva
alcun diritto all'indennità a titolo di compensazione
a partire da tale momento.
19.
Con ordinanza 29 giugno 2000, il giudice di secondo grado
accoglieva l'impugnazione proposta dal Bundesamt avverso la
detta sentenza. Esso respingeva tutte le richieste della sig.ra
Walcher.
20.
In sostanza, il suddetto giudice ha ritenuto che il fatto
che un lavoratore, che sia anche socio della società
in cui lavora, non recuperi i suoi crediti di lavoro dipendente,
va considerato, nell'ipotesi di una partecipazione pari al
25% come nella specie, un conferimento di capitale, qualora
il socio potesse rendersi conto dello stato d'insolvenza della
società. A suo parere, l'attività della sig.ra
Walcher implicava che questa avrebbe dovuto avere conoscenza
dello stato d'insolvenza della GmbH fin dall'autunno 1998.
Il mancato reclamo da parte della sig.ra Walcher dei suoi
crediti da lavoro dal settembre 1998 si risolverebbe quindi
in un conferimento di capitale. Il giudice di secondo grado
ha dichiarato che non era possibile scomporre i diritti derivanti
da un rapporto di lavoro unitario considerando la ricorrente
nella causa principale, da una parte, come un socio che abbia
concesso, con il mancato recupero dei suoi crediti retributivi,
un prestito di socio equiparabile a un conferimento di capitale
e, d'altra parte, come lavoratrice dipendente che abbia dato
fittiziamente le dimissioni, tenendo un comportamento comparabile
a quello di un terzo. Le considerazioni di diritto societario
continuerebbero a valere e prevarrebbero sulle eventuali pretese
derivanti dal diritto del lavoro.
21.
Avverso questa sentenza, la ricorrente ha proposto ricorso
straordinario per revisione innanzi al giudice del rinvio.
Le
questioni pregiudiziali
22.
Ritenendo che la soluzione dalla controversia dinanzi ad esso
pendente dipendesse dall'eventuale esistenza di una violazione
degli obiettivi della direttiva 80/987 perpetrata mediante
l'applicazione della giurisprudenza nazionale relativa ai
prestiti di soci configurabili come conferimenti di capitale,
il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento e
di sottoporre alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale.
23.
Tale giudice sostiene che, secondo una giurisprudenza costante
in Austria, il socio può anche avere la qualità
di dipendente della società. Esso rileva che nella
fattispecie, sulla base della sua partecipazione del 25% nella
GmbH, per cui non era in grado di opporsi all'adozione delle
delibere societarie, e sulla base della circostanza che non
partecipava all'adozione delle decisioni imprenditoriali,
la sig.ra Walcher può essere considerata, secondo i
criteri della normativa nazionale, lavoratrice dipendente
ai sensi dell'art. 1, n. 1, della IESG.
24.
Il giudice a quo sostiene inoltre che, secondo il diritto
nazionale, la domanda di un'indennità fatta valere
nei confronti del fondo di garanzia degli stipendi, in talune
circostanze particolari, come la conoscenza della situazione
finanziaria dell'impresa o uno stretto legame con l'imprenditore,
ove sussista l'intenzione di rendere possibile la continuazione
dell'attività dell'impresa rinviando la cessazione
del rapporto di lavoro, può essere in contrasto con
il buon costume.
25.
Secondo il giudice a quo, è generalmente ammesso in
Austria che i principi elaborati nel diritto tedesco in merito
all'art. 32 a) della legge sulle società a responsabilità
limitata, concernenti i prestiti da parte dei soci equiparabili
a conferimenti di capitale, per analogia con l'art. 74 della
legge austriaca sulle società a responsabilità
limitata si applichino anche in diritto austriaco. Tale giudice
chiarisce che, con tali prestiti, i soci tentano di mantenere
in vita una società che versa in difficoltà
finanziarie facendole credito anziché procedendo all'aumento
di capitale che sarebbe necessario per il risanamento della
situazione finanziaria. I soci si farebbero rimborsare tali
prestiti prima del crollo definitivo dell'impresa o li insinuerebbero
al passivo dopo il fallimento facendo valere eventuali garanzie;
in tal modo gli attivi disponibili, già insufficienti,
verrebbero ancor più ridotti a danno dei creditori.
Il giudice a quo rileva che in tal modo i soci, in particolare
nel caso delle società a responsabilità limitata,
ritorcono il rischio finanziario sui creditori.
26.
Esso aggiunge che la qualifica di un prestito come conferimento
in capitale ha come conseguenza che esso non potrà
essere rimborsato, né direttamente né indirettamente,
fino allo stabile risanamento della società. Tale principio
vale anche nel caso di insolvenza e di liquidazione della
società. Ciò avrebbe come conseguenza che i
diritti derivanti dai prestiti da parte dei soci equiparati
a conferimenti in capitale siano subordinati ai diritti degli
altri creditori.
27.
Secondo il giudice a quo, tale principio deve applicarsi non
già unicamente alla concessione di un prestito alla
società, ma anche agli altri atti dei soci che corrispondano
economicamente alla concessione di un prestito. Quindi, la
mancata riscossione dei propri crediti da parte del socio,
compresi quelli derivanti da un rapporto di lavoro, verrebbe
considerata equiparabile a un conferimento in capitale. Tenuto
conto del fatto - che riflette una valutazione operata dal
legislatore - che, secondo l'art. 69, n. 2, della Konkursordnung,
il debitore deve chiedere l'apertura del fallimento al più
tardi 60 giorni dopo il sopravvenire della cessazione dei
pagamenti, al socio-lavoratore subordinato verrebbe concesso
un congruo periodo di riflessione, non superiore comunque
a 60 giorni, dal momento in cui ha potuto avere conoscenza
della situazione di crisi finanziaria della società,
per decidere se abbandonare l'aiuto concesso mediante credito
o se accelerare la messa in liquidazione recuperando i fondi
prestati.
28.
Tuttavia, secondo il giudice a quo, tali limiti di tempo non
implicano una scomposizione dei diritti derivanti da un rapporto
di lavoro unitario. L'analisi dal punto di vista del diritto
societario continuerebbe a valere e prevarrebbe sulle pretese
derivanti dal diritto del lavoro.
29.
Alla luce di quanto precede l'Oberster Gerichtshof ha sottoposto
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se sia in contrasto con gli obiettivi della direttiva
del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza
del datore di lavoro, il fatto che un socio senza poteri di
controllo sulla società perda, alla luce dei principi
relativi ai prestiti equiparabili a un conferimento in capitale,
il proprio diritto alla garanzia degli stipendi non pagati
in conseguenza di insolvenza, qualora, nella sua qualità
di lavoratore subordinato della società, dopo il sopravvenire
dello stato di insolvenza della società stessa, di
cui poteva rendersi conto, non intimi nelle debite forme il
pagamento delle retribuzioni in sospeso e non ancora pagate
da oltre 60 giorni e/o non risolva anticipatamente il contratto
di lavoro per mancato pagamento della retribuzione.
2) Se tale perdita si estenda a tutti i crediti non saldati
derivanti dal rapporto di lavoro, o riguardi solo i crediti
maturati dopo il momento fittizio di riferimento in cui un
lavoratore che non disponesse di partecipazioni nell'azienda
avrebbe risolto il rapporto di lavoro per mancato pagamento
della retribuzione".
Sulle
questioni pregiudiziali
30.
Al fine di risolvere le due questioni pregiudiziali, che occorre
esaminare congiuntamente, va ricordato, in via preliminare,
che la direttiva 80/987 è destinata ad applicarsi a
tutte le categorie di lavoratori subordinati definite come
tali dal diritto nazionale di uno Stato membro, fatta eccezione
per quelle elencate nel suo allegato (sentenza 16 dicembre
1993, causa C-334/92, Wagner Miret, Racc. pag. I-6911, punto
12). Secondo il diritto austriaco, una persona come la sig.ra
Walcher è una lavoratrice subordinata.
31.
L'art. 3, n. 1, della direttiva 80/987 impone agli Stati membri
di adottare le misure necessarie affinché gli organismi
di garanzia assicurino, fatto salvo l'art. 4 della suddetta
direttiva, il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori
subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti
di lavoro e relativi alla retribuzione del periodo situato
prima di una data determinata.
32.
Spetta alla Corte definire la nozione di "diritti non
pagati" ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 80/987.
33.
Il Bundesamt sostiene che non esistono "diritti non pagati"
ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva 80/987 ove, in
conseguenza della giurisprudenza nazionale sui prestiti di
soci equiparabili a conferimenti di capitale, il socio dipendente
non disponga, al momento considerato, di alcun diritto di
cui possa pretendere l'esecuzione dal suo ex datore di lavoro
o dalla massa fallimentare. Questo argomento non può
essere accolto. Infatti, il credito di un socio dipendente
risultante dal suo contratto di lavoro, il cui pagamento si
reputa che sia stato differito sino alla fine delle difficoltà
finanziarie dell'impresa, costituisce pur sempre un diritto
non pagato ai sensi della detta direttiva.
34.
Occorre, quindi, determinare in qual misura un siffatto diritto
possa essere, se del caso, escluso dalla tutela conferita
dalla direttiva 80/987.
35.
Da un lato, gli Stati membri hanno la facoltà di limitare
l'obbligo degli organismi di garanzia, di cui all'art. 3 della
direttiva 80/987, in conformità all'art. 4 di questa.
La suddetta direttiva non osta quindi ad una normativa nazionale
che limiti al minimo definito dall'art. 4, n. 2, la tutela
concessa ai lavoratori subordinati che sono anche soci della
società che li occupa.
36.
D'altro lato, l'art. 10, lett. a) della direttiva 80/987 dispone
che essa non pregiudica la facoltà degli Stati membri
di adottare le misure necessarie per evitare abusi. Questa
disposizione consente di adottare misure che derogano alla
tutela minima concessa dall'art. 4 della suddetta direttiva.
37.
Pur non potendo la Corte sostituire la propria valutazione
a quella dei giudici nazionali, i soli competenti ad accertare
i fatti della controversia di cui sono investiti, va tuttavia
ricordato che l'applicazione di una norma nazionale diretta
ad evitare abusi non può comunque pregiudicare la piena
efficacia e l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie
negli Stati membri. In particolare, i giudici nazionali non
possono compromettere gli obiettivi perseguiti della direttiva
di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza 12 maggio 1998,
causa C-367/96, Kefalas e a., Racc. pag. I-2843, punto 22).
38.
In quanto costituisce un'eccezione a una norma generale, l'art.
10, lett. a), della direttiva 80/987 va interpretato in modo
restrittivo. Inoltre, la sua interpretazione dev'essere conforme
alla finalità sociale di tale direttiva, che consiste
nel garantire a tutti i lavoratori subordinati una tutela
comunitaria minima in caso di insolvenza del datore di lavoro
mediante il pagamento dei diritti non pagati derivanti da
contratti di lavoro o da rapporti di lavoro e vertenti sulla
retribuzione relativa ad un periodo determinato (sentenze
10 luglio 1997, causa C-373/95, Maso e a., Racc. pag. I-4051,
punto 56; e 14 luglio 1998, causa C-125/97, Regeling, Racc.
pag. I-4493, punto 20, e 18 ottobre 2001, causa C-441/99,
Gharehveran, Racc. pag. I-7687, punto 26).
39.
Gli abusi di cui all'art. 10, lett. a), della direttiva 80/987
sono le pratiche abusive che recano pregiudizio agli organismi
di garanzia creando artificiosamente un credito salariale
e che fanno sorgere quindi illegittimamente un obbligo di
pagamento a carico di tali organismi.
40.
Le misure che gli Stati membri sono autorizzati ad adottare
ai sensi dell'art. 10, lett. a), della direttiva 80/987 sono
pertanto quelle necessarie al fine di evitare pratiche del
genere.
41.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre stabilire
se la giurisprudenza austriaca relativa all'equiparazione
dei prestiti da parte dei soci a conferimenti in capitale
riguardi pratiche che possono costituire un abuso ai sensi
dell'art. 10, lett. a) della direttiva 80/987.
42.
Questa giurisprudenza si basa sulle seguenti considerazioni:
- Spetta al socio procedere ad un finanziamento regolare della
società. Per quanto riguarda una società a responsabilità
limitata, il socio non è comunque tenuto a prelevare
dal proprio patrimonio i capitali che mancano alla società
in periodo di crisi. Egli può optare per l'iter della
liquidazione. Tuttavia, qualora sia effettivamente intenzionato
a dare un contributo finanziario a favore della società,
egli non può agire a danno dei creditori optando, per
fornire tale contributo, per una forma di finanziamento che
gli appare meno rischiosa del conferimento di capitale che
obiettivamente si impone. Quindi, in tali circostanze, il
contributo dev'essere trattato come se consistesse in un conferimento
del genere.
- Tali principi, che negano al socio il trattamento giuridico
di cui un terzo fruirebbe, si applicano non già unicamente
alla concessione di un prestito alla società, ma anche
agli altri atti dei soci che corrispondono economicamente
alla concessione di un prestito del genere. Quindi, in caso
di crisi finanziaria della società, la mancata riscossione
da parte di un socio dei suoi crediti, compresi quelli che
provengono da un rapporto di lavoro, viene equiparata a un
conferimento in capitale.
- La riqualificazione del credito in capitale non modifica
la natura di questo, ma induce a imporre un termine di pagamento
fino alla fine della situazione di crisi finanziaria in cui
si trova la società. Questa riqualificazione viene
effettuata indipendentemente dalle intenzioni del socio, ove
la crisi poteva essergli nota. Una società si trova
in una situazione di crisi finanziaria quando il suo credito
è venuto meno, il che può avvenire prima ch'essa
sia insolvente.
- Il socio può evitare la riqualificazione del suo
credito esigendo i propri fondi, e accelerando così
la liquidazione della società. In proposito, la giurisprudenza
austriaca gli concede un congruo termine di riflessione, non
superiore comunque ai 60 giorni, dal momento in cui egli ha
potuto avere conoscenza della situazione di crisi finanziaria
dell'impresa. Ove egli non esiga seriamente il pagamento del
credito entro la scadenza di tale termine, si verifica la
riqualificazione del credito.
43.
Sul fondamento di questa giurisprudenza, viene quindi imputato,
se del caso, al socio dipendente di non aver preteso seriamente,
entro i 60 giorni successivi al momento in cui ha potuto ravvisare
il venir meno del credito della società che lo occupava,
il pagamento di crediti già sorti a titolo di retribuzione.
44.
In proposito, occorre considerare che il comportamento di
un socio dipendente che, in una situazione del genere, chieda
l'indennità a titolo di compensazione per i suddetti
crediti non può qualificarsi come pratica abusiva che
reca pregiudizio ad un organismo di garanzia. Infatti, l'interessato
non ha creato artificiosamente le condizioni richieste per
l'ottenimento dell'indennità a titolo di compensazione.
Egli ha agito semplicemente come un lavoratore subordinato
ordinario, il quale ritenga che non valga la pena di cercare
di ottenere l'esecuzione di un credito contro un datore di
lavoro che non è in grado di pagarlo.
45.
Dall'ordinanza di rinvio risulta che un secondo tipo di censura
viene eventualmente mosso al socio dipendente, e cioè
quella di non aver lasciato le sue funzioni per mancato pagamento
della retribuzione una volta che si è potuto rendere
conto del venir meno del credito della società.
46.
In proposito si deve constatare che la continuazione del rapporto
di lavoro dopo il momento in cui il lavoratore subordinato
ha potuto prendere conoscenza della situazione di crisi finanziaria
della società costituisce una pratica abusiva che recherebbe
pregiudizio agli organismi di garanzia qualora crei artificiosamente
le condizioni necessarie per l'ottenimento della protezione
assicurata alle vittime dell'insolvenza di un datore di lavoro
dalla direttiva 80/987.
47.
Il fatto stesso che un socio dipendente continui il rapporto
di lavoro oltre la data in cui un dipendente che non ha lo
status di socio avrebbe, nelle stesse condizioni, lasciato
le sue funzioni per il mancato pagamento della retribuzione,
costituisce un indizio di intenzioni abusive.
48.
Quindi, il provvedimento adottato da uno Stato membro per
evitare abusi e consistente nel negare al socio dipendente
il diritto alla garanzia dei crediti retributivi non pagati
sorti dopo tale data costituisce per l'appunto una misura
adottata per evitare abusi ai sensi dell'art. 10, lett. a)
della direttiva 80/987.
49.
Tuttavia, la circostanza che il socio dipendente abbia continuato
il rapporto di lavoro oltre la data in cui un dipendente non
avente lo status di socio avrebbe lasciato le sue funzioni
per il mancato pagamento della retribuzione, non rivela necessariamente
l'esistenza di un abuso.
50.
Inoltre, occorre constatare che dall'art. 4, n. 2, primo e
secondo trattino, della direttiva 80/987 deriva che il legislatore
comunitario ha ritenuto non inusuale che un lavoratore subordinato
continui ad esercitare le sue funzioni fintantoché
la retribuzione non pagata riguardi un periodo che non ha
ancora raggiunto i tre mesi. Quindi, non sarebbe conforme
alla finalità della direttiva 80/987 presumere che,
in generale, un lavoratore subordinato che non abbia lo status
di socio avrebbe lasciato le sue funzioni per mancato pagamento
della retribuzione prima di tale scadenza.
51.
Peraltro, secondo l'art. 10, lett. b) della direttiva 80/987,
lo Stato membro può rifiutare o ridurre l'obbligo di
pagamento di cui all'art. 3 della stessa o l'obbligo di garanzia
di cui all'art. 7 della suddetta direttiva qualora risulti
che l'esecuzione dell'obbligo non si giustifica a causa dell'esistenza
di legami particolari tra il lavoratore subordinato e il datore
di lavoro e di interessi comuni che si traducono in una collusione
tra questi.
52.
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, le
questioni pregiudiziali vanno risolte come segue:
- La direttiva 80/987 osta a che un lavoratore subordinato,
che disponga di una partecipazione significativa nella società
a responsabilità limitata in cui lavora, ma non eserciti
un'influenza dominante su questa, perda, in applicazione della
giurisprudenza austriaca relativa ai prestiti di soci equiparabili
a un conferimento in capitale, il diritto alla garanzia dei
crediti da lavoro, non pagati per insolvenza del datore di
lavoro e riconducibili all'art. 4, n. 2, di tale direttiva
quando, una volta resosi conto del venir meno del credito
di tale azienda, abbia omesso per più di 60 giorni
di far seriamente valere il diritto alla retribuzione periodica
che avrebbe dovuto essergli corrisposta.
- Uno Stato membro è, in linea di principio, autorizzato
ad adottare, onde evitare abusi, misure che neghino ad un
siffatto lavoratore subordinato il diritto alla garanzia dei
crediti da lavoro sorti dopo la data in cui il lavoratore
che non abbia lo status di socio avrebbe lasciato le sue funzioni
per mancato pagamento della retribuzione, a meno che venga
provata la mancanza di un comportamento abusivo. Per quanto
riguarda la garanzia di pagamento dei crediti rientranti nell'art.
4, n. 2, della direttiva 80/987, lo Stato membro non è
legittimato a presumere che, di regola, un lavoratore che
non abbia lo status di socio avrebbe lasciato le sue funzioni
per tale motivo fintantoché la retribuzione non pagata
non riguardi un periodo di tre mesi.
Sulle
spese
53.
Le spese sostenute dal governo austriaco e dalla Commissione,
che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono
dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa
principale, il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese.
Per
questi motivi,
LA
CORTE (Sesta Sezione)
pronunciandosi
sulle questioni sottopostele dall'Oberster Gerichtshof, con
ordinanza 26 aprile 2001, dichiara:
1)
La direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza
del datore di lavoro, come modificata dall'atto relativo alle
condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica
di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei
trattati sui quali si fonda l'Unione europea, osta a che un
lavoratore subordinato, che disponga di una partecipazione
significativa nella società a responsabilità
limitata in cui lavora, ma non eserciti un'influenza dominante
su questa, perda, in applicazione della giurisprudenza austriaca
relativa ai prestiti di soci equiparabili a un conferimento
in capitale, il diritto alla garanzia dei crediti da lavoro,
non pagati per insolvenza del datore di lavoro e riconducibili
all'art. 4, n. 2, di tale direttiva quando, una volta resosi
conto del venir meno del credito di tale azienda, abbia omesso
per più di 60 giorni di far seriamente valere il diritto
alla retribuzione periodica che avrebbe dovuto essergli corrisposta.
2) Uno Stato membro è, in linea di principio, autorizzato
ad adottare, onde evitare abusi, misure che neghino ad un
siffatto lavoratore subordinato il diritto alla garanzia dei
crediti da lavoro sorti dopo la data in cui il lavoratore
che non abbia lo status di socio avrebbe lasciato le sue funzioni
per mancato pagamento della retribuzione, a meno che venga
provata la mancanza di un comportamento abusivo. Per quanto
riguarda la garanzia di pagamento dei crediti rientranti nell'art.
4, n. 2, della direttiva 80/987, lo Stato membro non è
legittimato a presumere che, di regola, un lavoratore che
non abbia lo status di socio avrebbe lasciato le sue funzioni
per tale motivo fintantoché la retribuzione non pagata
non riguardi un periodo di tre mesi.
Puissochet
Gulmann
Macken
Colneric
Cunha
Rodrigues
Così
deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 settembre 2003.
|
Il
cancelliere
|
Il
presidente della Sesta Sezione
|
|
R.
Grass
|
J.-P.
Puissochet
|
1:
Lingua processuale: il tedesco.
|