Nella causa C-358/03,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 19 agosto 2003,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Martin e H. Kreppel, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica d'Austria , rappresentata dal sig. E. Riedl, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuto,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore), e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'art. 9 della direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/269/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156, pag. 9), non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente a tale direttiva o, comunque, non avendole comunicate alla Commissione.
Contesto normativo e procedimento precontenzioso
2 Come emerge dal suo art. 1, n. 1, la direttiva 90/269 stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori.
3 Ai sensi dell'art. 9, n. 1, della detta direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa al più tardi il 31 dicembre 1992 ed informarne immediatamente la Commissione. Per quanto riguarda la Repubblica d'Austria, divenuta membro della Comunità il 1° gennaio 1995, il termine per il recepimento di tale direttiva è scaduto il giorno dell'adesione di tale Stato membro alla Comunità.
4 La Commissione, considerando che la Repubblica d'Austria non l'aveva informata dell'adozione di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 90/269 e non disponendo di ulteriori elementi di informazione che le consentissero di concludere che tale Stato membro aveva preso le misure a tal fine necessarie, ha avviato il procedimento per inadempimento.
5 Ritenendo che la detta direttiva non fosse stata recepita per quanto riguarda la tutela degli agenti al servizio del Land e dei comuni della Carinzia, né per quanto concerne la tutela dei lavoratori negli stabilimenti agricoli e del settore silvicolo nel Burgenland e in Carinzia, la Commissione, il 19 dicembre 2002, ha emesso un parere motivato in cui invitava la Repubblica d'Austria a prendere le misure necessarie per conformarsi al detto parere entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.
6 La Commissione, non avendo ritenuto soddisfacenti le risposte fornite dalle autorità austriache, ha proposto il presente ricorso.
Sul ricorso
7 Secondo la costante giurisprudenza, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26, e 4 luglio 2002, causa C-173/01, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-6129, punto 7).
8 Il governo austriaco afferma che la censura vertente sul mancato recepimento della direttiva 90/269 non è fondata nella parte in cui riguarda il Burgenland, alla luce dell'adozione, nel corso del 2000, di un regolamento notificato alla Commissione il 24 ottobre 2000.
9 Nella replica, la Commissione riconosce tali elementi di fatto.
10 Dato che il parere motivato è stato emesso il 19 dicembre 2002, il ricorso deve essere respinto nella parte in cui riguarda il Burgenland.
11 Il governo austriaco, pur non contestando l'inadempimento addebitatogli, afferma tuttavia che la pubblicazione del regolamento necessario per il completo recepimento della direttiva 90/269 riguardo ai lavoratori agricoli e del settore silvicolo avrebbe dovuto avvenire alla fine del 2003. Per quanto attiene alla necessità di adottare misure di recepimento dirette a garantire la tutela degli agenti del Land, dei comuni e delle associazioni di comuni, lo Stato federale avrebbe regolarmente tenuto informate le autorità competenti del Land Carinzia dei loro obblighi in materia.
12 In tale contesto, il governo austriaco sottolinea che il diritto costituzionale austriaco vieta allo Stato federale di adottare provvedimenti di recepimento sostituendosi ad un Land e che solo una condanna da parte della Corte legittimerebbe la competenza dello Stato federale a procedere al recepimento.
13 A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno, ivi comprese quelle che derivano dalla sua organizzazione federale, per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini imposti da una direttiva (v., in particolare, sentenza 11 ottobre 2001, causa C-111/00, Commissione/Austria, Racc. pag. I-7555, punto 12). Infatti, sebbene ogni Stato membro sia libero di ripartire come crede opportuno le competenze normative sul piano interno, tuttavia, a norma dell'art. 226 CE, esso resta il solo responsabile, nei confronti della Comunità, del rispetto degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (sentenza 10 giugno 2004, causa C-87/02, Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38).
14 Occorre pertanto considerare il ricorso della Commissione fondato per quanto riguarda il Land Carinzia.
15 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre, da una parte, dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi, nel Land Carinzia, alla direttiva 90/269, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva e, dall'altra, respingere il ricorso per il resto.
Sulle spese
16 Ai sensi dell'art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Dato che il ricorso della Commissione è stato accolto solo parzialmente, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi, nel Land Carinzia, alla direttiva del Consiglio 29 maggio 1990, 90/269/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica d'Austria sopportano ciascuna le proprie spese.
Firme
1:
Lingua processuale:
il tedesco.