Facoltà di Giurisprudenza di Catania
           

3. La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sul "collocamento" italiano.


In Italia, uno dei principali impulsi al superamento del monopolio pubblico "statuale" del collocamento, con apertura ad un sistema pubblico decentrato e, soprattutto, alla concorrenza fra uffici pubblici ed operatori privati è giunto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che si è pronunziata in più di un'occasione sulla conformità delle leggi 29 aprile 1949, n. 264 e 23 ottobre 1960, n. 1369 ai principi della libera concorrenza fra le imprese, ai sensi degli artt. 82 e 86 TCE.

3.1. La sentenza nel caso Job Centre II.


Fra il 1994 e il 1996, diversi giudici di merito nazionali hanno sollevato questioni pregiudiziali dinanzi alla Corte di Giustizia, provocando pronunzie in realtà poco significative:

La sentenza risolutiva, nel caso Job Centre II, è stata originata da una ordinanza di rimessione della Corte di Appello di Milano del 16 febbraio 1996.

La questione sottoposta alla valutazione dei giudici comunitari era sostanzialmente la seguente: contrasta con le norme del TCE in materia di libera concorrenza il divieto posto dalla legislazione italiana di qualsiasi attività di mediazione e interposizione fra domanda ed offerta di lavoro che non sia svolta da enti pubblici, laddove gli uffici di collocamento non sono in grado di soddisfare la domanda esistente sul mercato?


Corte giust. 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre II (Conclusioni avv. generale Elmer),
ha affermato preliminarmente che il monopolio pubblico del sistema di collocamento dei lavoratori rappresenta attività d'impresa, con conseguente applicabilità degli art. 82 e 86 TCE.


Di conseguenza, un'impresa titolare di un monopolio legale, a prescindere dal suo carattere pubblico, viene a trovarsi in situazione di abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 82 TCE, qualora essa, incaricata di svolgere attività di collocamento della manodopera nei diversi settori produttivi, si mostri inidonea a soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente nel mercato del lavoro, traducendosi ciò in una limitazione della prestazione a danno dei destinatari del servizio in questione, nonché in un pregiudizio agli scambi intracomunitari.


Lo Stato membro che vieta ai privati l'attività di mediazione e interposizione fra domanda e offerta di lavoro, riservandola agli uffici pubblici di collocamento, trasgredisce l'art. 86 CE ove ricorrano i seguenti presupposti:

  • gli uffici pubblici di collocamento non sono palesemente in grado di soddisfare, per tutti i tipi di attività, la domanda esistente sul mercato del lavoro;
  • l'espletamento effettivo delle attività di collocamento da parte delle imprese private viene reso impossibile dal mantenimento in vigore di disposizioni di legge che vietano le dette attività comminando sanzioni penali e amministrative;
  • le attività di collocamento di cui trattasi possono estendersi a cittadini o territori di altri Stati membri.
 

 

     
 
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