Facoltà di Giurisprudenza di Catania
           

1. Breve storia della disciplina del collocamento in Italia.


L'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro, o attività di "collocamento", ha costituito storicamente oggetto di differenti approcci regolativi.


Nella fase liberale "pre-corporativa", era svolta da soggetti pubblici operanti a livello statale e locale, agenzie private e associazioni sindacali.


Dopo l'avvento del fascismo, nella fase "corporativa", s'introduce il monopolio pubblico del collocamento con conseguente divieto di mediazione privata anche senza fini di lucro.


In epoca repubblicana, l'intervento legislativo sul collocamento è stato incessante, apportando progressive modifiche, anche sostanziali, all'assetto del sistema.

Dagli anni '40 ad oggi, si sono succeduti, grosso modo, tre modelli.


1) Il modello "vincolistico - statuale".

La legge n. 264 del 1949 (c.d. Legge Fanfani) ha realizzato un sistema fortemente burocratico e accentrato a livello ministeriale, fondato sui seguenti principi:

  • natura pubblica dell'attività, esercitata dallo Stato in regime di monopolio;
  • natura accentrata della funzione, svolto esclusivamente dagli uffici periferici del Ministero del lavoro senza coinvolgimento degli enti locali;
  • natura vincolistica della gestione, sicché ogni lavoratore era assunto obbligatoriamente tramite l'ufficio di collocamento, salvo poche eccezioni;
  • natura impersonale della mediazione, mediante soddisfazione delle c.d. richieste numeriche.

Norma di chiusura del sistema era rappresentata, in questo contesto, dall'art. 27, comma 1, l. 264 del 1949, che prevedeva sanzioni penali per chiunque esercitasse la mediazione in violazione delle disposizioni di legge. Altra norma importante era l'art.11, comma 2, che vietava l'esercizio della mediazione privata e imponeva ai datori di lavoro di assumere solo i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento.


2) Il temporaneo rafforzamento del "controllo sindacale" sulle assunzioni.

Si realizza a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto dei lavoratori e in particolare degli art. 33 e 34 st. lav, ampiamente modificati dai provvedimenti di legge degli anni '80. Le disposizioni statutarie resero obbligatorie le commissioni locali a partecipazione sindacale. A tali commissioni, non più agli uffici del collocamento, fu attribuita la compilazione delle graduatorie e la concessione dei nulla-osta per le chiamate nominative. Inoltre, si registra l'introduzione del nulla-osta anche per i passaggi diretti da un'azienda ad un'altra e norme limitative delle richieste nominative, ammesse solo per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a categorie di prestatori di lavoro altamente specializzati.


3) Il modello "flessibile".

Si afferma fra gli anni '80 e i primi anni '90, caratterizzandosi per l'introduzione di dosi di flessibilità e decentramento ad un sistema che rimane, per larghi versi, incentrato sul monopolio pubblico.

La legge n. 56 del 1987 valorizza, per la prima volta, l'integrazione dei rapporti fra Stato e Regione, tramite la riorganizzazione della Commissione regionale e l'istituzione dell'Agenzia regionale per l'impiego.

La legge n. 223 del 1991 introduce, con carattere di quasi generalità l'obbligo di chiamata nominativa salvo nulla osta dell'ufficio di collocamento, con il limite della c.d. riserva per le fasce deboli.


4) Il modello "aperto e decentrato".

Si è andato consolidando negli ultimi dieci anni, con un'accelerazione a partire dal 1997 sino ai più recenti interventi (v. infra par. 2).

Il momento di passaggio alla terza fase è certamente l'art. 9- bis, legge n. 608 del 1996, che decreta la generalizzazione della regola dell'assunzione diretta, con comunicazione successiva all'ufficio di collocamento, così relegando la chiamata numerica ad una funzione di assoluta marginalità.

Ciò ha finito per destabilizzare l'intera struttura organizzativa del collocamento, rendendo meramente certificatoria l'attività degli uffici di collocamento.

Con la legge n. 196 del 1997 (c.d. pacchetto Treu) vengono inoltre, per la prima volta, istituite (oltre alle agenzie private di fornitura di lavoro temporaneo) le agenzie di mediazione; il possibile svolgimento da parte di queste ultime dell'attività di mediazione di manodopera infligge un altro duro "colpo" al sistema vincolistico - statuale.

Nel contempo, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con la sentenza Job Centre II, sanciva l'incompatibilità del monopolio pubblico del collocamento con i principi comunitari in materia di libera concorrenza, agevolando, di fatto, il percorso di riforma.


Occorre rilevare che prima della riforma costituzionale (l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del titolo V della Costituzione) le funzioni e i compiti in materia di collocamento e di politiche attive del lavoro erano semplicemente "delegati" alle regioni (cd. federalismo amministrativo).
Il quadro cambia, non solo formalmente, ma sostanzialmente, con la riforma costituzionale del titolo V, per effetto della quale (ed in particolare del nuovo testo dell'art. 117 Cost.) le materie del collocamento, dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro vengono incluse - secondo la più diffusa interpretazione del nuovo testo dell'art. 117 Cost. - nella potestà legislativa concorrente delle Regioni. Ne deriva che lo Stato non può più riappropriarsi della materia, come avrebbe potuto fare nel sistema precedente, basato su una mera delega di funzioni e compiti.

Ne deriva pure che, salvo il rispetto dei "principi fondamentali" contenuti nelle leggi statali, le Regioni possono diversificare, con loro leggi, i regimi di collocamento, i servizi per l'impiego ed attuare politiche attive del lavoro tra di loro "competitive".

Malgrado questo cambiamento del quadro costituzionale di riferimento, come si avrà modo di vedere in questo dossier, la disciplina del collocamento e delle politiche attive del lavoro contenuta anche nella più recente legislazione nazionale (d. lgs. n. 181 del 2000; d. lgs. n. 297 del 2002, l. n. 30 del 2003 e successivo d. lgs. di attuazione n. 276 del 2003 [artt. 1-30] ; [artt. 31-86]) scende nel dettaglio e non si limita a fornire "principi fondamentali", così esponendosi a rischi di illegittimità costituzionale dovuti all'invasione di un campo riservato, nella nuova distribuzione delle competenze, alla potestà legislativa concorrente delle Regioni.

 

 

     
 
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