Facoltà di Giurisprudenza di Catania
           

2.15 Le sanzioni


Il sistema delle sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi introdotti dal d. lgs. n. 181 del 2000 è stato interamente riscritto dall'art. 19, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tuttavia, il fatto che l'effettiva entrata in vigore della nuova disciplina sia subordinata, come si è detto nel paragrafo precedente, all'approvazione di un apposito Decreto ministeriale, ingenera, nella fase transitoria, dei problemi di coordinamento che sono stati risolti dalla Circolare ministeriale n. 37 del 2003, secondo lo schema che di seguito si riporta:

a) Violazioni riferite al periodo antecedente al 24 ottobre 2003:

i) L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dell'assunzione è punita con la sanzione amministrativa da euro 258 a 1549 per ogni lavoratore interessato.

ii) L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro è punita con la sanzione amministrativa da euro 51 a 154 per ogni lavoratore interessato.

iii) L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione e informazione al lavoratore è punita con la sanzione amministrativa da euro 258 a 1549 per ogni lavoratore interessato.

b) Violazioni commesse a partire dal 24 ottobre 2003, ancorché riferite a profili di disciplina da attuarsi tramite decreto ministeriale:

i) L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dell'assunzione è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 a 500 per ogni lavoratore interessato.

ii) L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro è punita con la sanzione amministrativa da euro 100 a 500 per ogni lavoratore interessato.

iii) L'inadempimento dell'obbligo di consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione è punita con la sanzione da euro 250 a 1500 per ogni lavoratore interessato.

c) Regimi sanzionatori applicabili solamente a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale attuativo:

i) L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione della trasformazione del rapporto è soggetto alla sanzione da euro 100 ad euro 500 per ogni lavoratore interessato.

ii) Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della metà qualora l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione (c.d. ravvedimento operoso).

Per ulteriori riferimenti alla disciplina del d. lgs. n. 276 del 2003 [artt. 1-30 / artt. 31-86] (attuativo della legge n. 30 del 2003) v. infra par. 3.

 

 

     
 
Regione Sicilia Facoltà di Giurisprudenza di Catania TORNA ALLA HP