2.15
Le sanzioni
Il sistema delle sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi
introdotti dal d.
lgs. n. 181 del 2000 è stato interamente riscritto
dall'art. 19, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tuttavia,
il fatto che l'effettiva entrata in vigore della nuova disciplina
sia subordinata, come si è detto nel paragrafo precedente,
all'approvazione di un apposito Decreto ministeriale, ingenera,
nella fase transitoria, dei problemi di coordinamento che
sono stati risolti dalla Circolare
ministeriale n. 37 del 2003, secondo lo schema che di
seguito si riporta:
a) Violazioni riferite al periodo antecedente al 24 ottobre
2003:
i) L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dell'assunzione
è punita con la sanzione amministrativa da euro
258 a 1549 per ogni lavoratore interessato.
ii) L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cessazione
del rapporto di lavoro è punita con la sanzione
amministrativa da euro 51 a 154 per ogni lavoratore interessato.
iii) L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione e informazione
al lavoratore è punita con la sanzione amministrativa
da euro 258 a 1549 per ogni lavoratore interessato.
b) Violazioni commesse a partire dal 24 ottobre 2003, ancorché
riferite a profili di disciplina da attuarsi tramite decreto
ministeriale:
i) L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione dell'assunzione
è punita con la sanzione amministrativa da euro
100 a 500 per ogni lavoratore interessato.
ii) L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cessazione
del rapporto di lavoro è punita con la sanzione
amministrativa da euro 100 a 500 per ogni lavoratore interessato.
iii) L'inadempimento dell'obbligo di consegna al lavoratore
della dichiarazione di assunzione è punita con
la sanzione da euro 250 a 1500 per ogni lavoratore interessato.
c) Regimi sanzionatori applicabili solamente a seguito
dell'approvazione del decreto ministeriale attuativo:
i) L'inadempimento dell'obbligo di comunicazione della
trasformazione del rapporto è soggetto alla sanzione
da euro 100 ad euro 500 per ogni lavoratore interessato.
ii) Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa
comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di
trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche
amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione
minima ridotta della metà qualora l'adempimento
della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro
il termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio
dell'omissione (c.d. ravvedimento operoso).
Per ulteriori riferimenti alla disciplina del d. lgs. n.
276 del 2003 [artt.
1-30 / artt.
31-86] (attuativo della legge n. 30 del 2003) v. infra
par. 3.
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