Facoltà di Giurisprudenza di Catania
           

2.9. (segue) Obblighi di comunicazione ai Servizi per l'impiego.

I datori di lavoro privati e pubblici che procedono all'assunzione devono comunicare al competente Centro per l'impiego i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo.

La comunicazione, relativa sempre a tutte le tipologie di rapporto sopra individuate, dovrà essere contestuale e non più "entro cinque giorni" come nel regime antecedente (termine che, peraltro, rimane in vigore nella fase transitoria).

La contestualità viene meno, e la comunicazione potrà essere effettuata nel primo giorno utile successivo, qualora il rapporto si instauri in giorno festivo, nelle ore serali o notturne o in prossimità di una situazione di emergenza (art. 9- bis , legge n. 608 del 1996, comma 2).

 

 

     
 
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