3.4.
Il d. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.
La relazione di accompagnamento al decreto
di attuazione della c. d. "Riforma Biagi" annunzia
che con il provvedimento delegato in itinere s'intende definire
un nuovo tassello della riforma del collocamento, nella
prospettiva della costruzione di un mercato di lavoro aperto
e trasparente. La finalità è una normativa
semplice e snella che, attraverso la cooperazione fra operatori
pubblici e privati, consenta il potenziamento delle azioni
di prevenzione della disoccupazione e la massima efficacia
dei servizi, al fine di realizzare concretamente il diritto
costituzionale al lavoro.
In tal senso, si prevede la messa a punto di un sistema
di incontro fra domanda e offerta di lavoro, la c.d. "borsa
continua nazionale del lavoro", dentro il quale cittadini,
lavoratori disoccupati e imprese possono proficuamente incontrarsi.
Il d. lgs. n. 276 del 2003 - [artt.
1-30 / artt. 31-86],
di attuazione della legge delega n. 30 del 2003, prevede
norme in materia di organizzazione e disciplina del mercato
del lavoro finalizzate a " realizzare un sistema efficace
e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed
efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità
di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti
sono in cerca di prima occupazione, con particolare riferimento
alle fasce deboli del mercato del lavoro " (art.
3, comma 1).
La maggior parte delle norme del titolo II del d. lgs.
n. 276 del 2003 sono dedicate agli operatori pubblici e
privati e ai regimi di autorizzazione e accreditamento necessari
per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, delle diverse
attività indicate nell'art.
2:
- a) somministrazione di lavoro;
- b) intermediazione;
- c) ricerca e selezione del personale;
- d) supporto alla ricollocazione professionale.
Nondimeno, il Titolo II del d. lgs. n. 276 del 2003 contiene
disposizioni importanti in materia di servizi per l'impiego:
- l'art. 6, circa i regimi
particolari di autorizzazione (università, comuni,
camere di commercio, scuole).
- l'art. 7, sull'istituzione
da parte delle Regioni di appositi elenchi per l'accreditamento
degli operatori pubblici e privati operanti nel territorio
regionale.
- l'art. 8, sul coordinamento
tra la diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta
di lavoro e la normativa sulla tutela della privacy.
- l'art. 11, che fa divieto
ai soggetti che svolgono attività di mediazione
nel mercato del lavoro (pubblici e privati) di percepire
compensi dal lavoratore, eccezion fatta per particolari
categorie di lavoratori altamente professionalizzati o
per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati
o accreditati.
- l'art. 13, che dispone
specifiche misure di incentivazione del raccordo fra pubblico
e privato.
- gli artt. da 15 a 17
istituiscono e regolamentano la c.d. Borsa continua nazionale
del lavoro, che affianca (sino probabilmente a sostituirsi
al sistema del SIL). Le principali caratteristiche della
Borsa nazionale lavoro sono:
- a) è un sistema aperto e trasparente di
incontro tra domanda e offerta di lavoro basato
su una rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato
da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse
liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia
direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
- b) e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori
e delle imprese e deve essere consultabile da un
qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese
hanno facoltà di inserire nuove candidature
o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi
ad alcun intermediario da qualunque punto di rete
attraverso gli accessi appositamente dedicati da
tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati
o accreditati.
- c) Gli operatori pubblici e privati, accreditati
o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla
borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti,
in base alle indicazioni rese dai lavoratori e a
quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale
e territoriale prescelto.
- d) I servizi della Borsa continua nazionale del
lavoro si articolano a livello nazionale e regionale
e sono coordinati al fine di garantire la piena
operatività della borsa nazionale lavoro
in ambito nazionale e comunitario.
- l'art. 19, sul sistema
delle sanzioni amministrative per la violazione degli
obblighi in materia di comunicazione (sul punto si rinvia
a quanto detto esaustivamente supra, par. 2.15)
Infine, una disposizione rilevante - per i dubbi di legittimità
costituzionale che solleva - è quella sul "mantenimento
da parte delle Province delle funzioni amministrative attribuite
dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" (art.
3, comma 2); si tratta di una disposizione che è
ripresa dall'art.1, comma
2, lett. e) della legge n. 30 del 2003). La questione
dell' attribuzione alle Province delle funzioni e dei compiti
relativi al collocamento era già stata sollevata,
dopo l'emanazione del d. lgs. n. 469 del 1997, dalla Regione
Lombardia nel giudizio di legittimità costituzionale
proposto contro numerose disposizioni del "decreto
Montecchi" (l'eccezione in parola riguardava, in particolare,
l'art. 4, primo comma, lett. a) ed era stata risolta dalla
Corte costituzionale nel senso della legittimità
della disposizione censurata (v. infra
§ 4.2).
Si tratta, tuttavia, di una questione che va riconsiderata
alla luce del rinnovato quadro costituzionale ; in tale
nuovo contesto essa (assieme ad altre questioni di legittimità)
è già stata, infatti, sollevata, dinanzi alla
Corte costituzionale, dalla Regione Emilia Romagna.
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