Facoltà di Giurisprudenza di Catania
           

3.4. Il d. lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.

La relazione di accompagnamento al decreto di attuazione della c. d. "Riforma Biagi" annunzia che con il provvedimento delegato in itinere s'intende definire un nuovo tassello della riforma del collocamento, nella prospettiva della costruzione di un mercato di lavoro aperto e trasparente. La finalità è una normativa semplice e snella che, attraverso la cooperazione fra operatori pubblici e privati, consenta il potenziamento delle azioni di prevenzione della disoccupazione e la massima efficacia dei servizi, al fine di realizzare concretamente il diritto costituzionale al lavoro.

In tal senso, si prevede la messa a punto di un sistema di incontro fra domanda e offerta di lavoro, la c.d. "borsa continua nazionale del lavoro", dentro il quale cittadini, lavoratori disoccupati e imprese possono proficuamente incontrarsi.

Il d. lgs. n. 276 del 2003 - [artt. 1-30 / artt. 31-86], di attuazione della legge delega n. 30 del 2003, prevede norme in materia di organizzazione e disciplina del mercato del lavoro finalizzate a " realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del lavoro " (art. 3, comma 1).

La maggior parte delle norme del titolo II del d. lgs. n. 276 del 2003 sono dedicate agli operatori pubblici e privati e ai regimi di autorizzazione e accreditamento necessari per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, delle diverse attività indicate nell'art. 2:

      • a) somministrazione di lavoro;
      • b) intermediazione;
      • c) ricerca e selezione del personale;
      • d) supporto alla ricollocazione professionale.

Nondimeno, il Titolo II del d. lgs. n. 276 del 2003 contiene disposizioni importanti in materia di servizi per l'impiego:

  • l'art. 6, circa i regimi particolari di autorizzazione (università, comuni, camere di commercio, scuole).
  • l'art. 7, sull'istituzione da parte delle Regioni di appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati operanti nel territorio regionale.
  • l'art. 8, sul coordinamento tra la diffusione dei dati relativi all'incontro domanda-offerta di lavoro e la normativa sulla tutela della privacy.
  • l'art. 11, che fa divieto ai soggetti che svolgono attività di mediazione nel mercato del lavoro (pubblici e privati) di percepire compensi dal lavoratore, eccezion fatta per particolari categorie di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai soggetti autorizzati o accreditati.
  • l'art. 13, che dispone specifiche misure di incentivazione del raccordo fra pubblico e privato.
  • gli artt. da 15 a 17 istituiscono e regolamentano la c.d. Borsa continua nazionale del lavoro, che affianca (sino probabilmente a sostituirsi al sistema del SIL). Le principali caratteristiche della Borsa nazionale lavoro sono:
      • a) è un sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali. Tale sistema e' alimentato da tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
      • b) e' liberamente accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
      • c) Gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.
      • d) I servizi della Borsa continua nazionale del lavoro si articolano a livello nazionale e regionale e sono coordinati al fine di garantire la piena operatività della borsa nazionale lavoro in ambito nazionale e comunitario.
  • l'art. 19, sul sistema delle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi in materia di comunicazione (sul punto si rinvia a quanto detto esaustivamente supra, par. 2.15)

Infine, una disposizione rilevante - per i dubbi di legittimità costituzionale che solleva - è quella sul "mantenimento da parte delle Province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" (art. 3, comma 2); si tratta di una disposizione che è ripresa dall'art.1, comma 2, lett. e) della legge n. 30 del 2003). La questione dell' attribuzione alle Province delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento era già stata sollevata, dopo l'emanazione del d. lgs. n. 469 del 1997, dalla Regione Lombardia nel giudizio di legittimità costituzionale proposto contro numerose disposizioni del "decreto Montecchi" (l'eccezione in parola riguardava, in particolare, l'art. 4, primo comma, lett. a) ed era stata risolta dalla Corte costituzionale nel senso della legittimità della disposizione censurata (v. infra § 4.2).

Si tratta, tuttavia, di una questione che va riconsiderata alla luce del rinnovato quadro costituzionale ; in tale nuovo contesto essa (assieme ad altre questioni di legittimità) è già stata, infatti, sollevata, dinanzi alla Corte costituzionale, dalla Regione Emilia Romagna.

 

 

     
 
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