Facoltà di Giurisprudenza di Catania
           

4.3. Il ricorso avverso la legge n. 30 del 2003 proposto dalla Regione Emilia - Romagna.

Naturalmente, le pronunzie della Corte Costituzionale cui si è fatto riferimento nel par. precedente si riferiscono ad un quadro giuridico (costituzionale e legale) in cui lo Stato, titolare dell a potestà disciplinare in materia di politica per l'impiego, "delega" alle Regioni talune funzioni normative.
A seguito della riforma del titolo VI della Costituzione, il rapporto fra lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali in questa materia si ispira al diverso principio della "concorrenza" delle competenze, con applicazione del criterio della sussidiarietà, nel senso della prevalenza della potestà regionale e degli enti locali, dentro un quadro in cui la fonte statuale svolge, ora, mera funzione di coordinamento.

Da questo punto di vista, alcuni profili regolativi della legge n. 30 del 2003 pongono non pochi problemi di conformità al testo costituzionale riformato.

Per questo, con delibera della Giunta regionale n. 697 del 23 aprile 2003, l'Emilia Romagna ha presentato ricorso alla Corte Costituzionale avverso alcune disposizioni della legge n. 30 del 2003 relative all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

Per quel che più interessa in questa sede, la Regione Emilia Romagna contesta la conformità dell'art. 1 comma 2, lett. b), e), l), legge n. 30 del 2003 (liberalizzazione del collocamento e servizi incontro domanda e offerta di lavoro) ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost .

Sul Sistema Informativo Lavoro (SIL): il legislatore delegante, mentre enuncia il principio fondamentale del “rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano”, nel delegare il governo alla disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, prevede “il mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata e integrata del sistema informativo lavoro” (art. 1, comma 2, lett. b). Obietta la Regione che il sistema informativo è parte integrante della tutela del lavoro, perché è uno degli strumenti che rendono efficace l'intervento pubblico. Pertanto, il legislatore statuale, conformemente al disposto del nuovo art. 117 Cost., può esercitare funzioni di coordinamento dei “dati regionali e locali” del SIL, senza operare la diretta conduzione, dal centro, del sistema.

Sul mantenimento in capo alle Province delle funzioni amministrative conferite dal d. lgs. n. 469 del 1997: il legislatore delegante sollecita l'adozione, da parte del Governo, di una disciplina incentrata sul "mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" (art. 1, comma 2, lett. e). Obietta la regione ricorrente che il legislatore statale non può attribuire determinate funzioni ad un ente locale, senza che la Regione possa, quanto meno, derogarvi. La questione, pur essendo stata vagliata dalla Corte costituzionale nel 2001 (sent. n. 74/2001), merita di essere, oggi, riconsiderata alla luce del nuovo riparto di competenze legislative Stato-Regioni per il quale la competenza delle Regioni in materia di collocamento e SPI non può non comportare un potere di libera scelta in merito alla disciplina della organizzazione dei sistemi regionali per l'impiego da parte delle Regioni.

Sul sistema di autorizzazione e accreditamento: la legge prevede un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici e privati, ovvero le as sociazioni, gli enti bilaterali, le scuole, le Università, i consulenti del lavoro (art. 1, comma 2, lett. l). In questo caso, contesta la Regione, la disposizione è ambigua da un lato, eccessivamente rigida e dettagliata dall'altro. Ambigua perché non distingue tra autorizzazione e accreditamento. Rigida perché definisce un regime "unico" per i diversi intermediari pubblici e privati, con il risultato che l'unicità del meccanismo, disciplinato e gestito dal centro, nega con nettezza la competenza regionale.

Risorsi di simile tenore dovrebbero proporre, di qui a breve, le amministrazioni regionali di Marche e Toscana.

Tutto ciò sta ad indicare che la regolazione nazionale della materia del collocamento e delle politiche attive del lavoro è lungi dall'essere definitivamente assestata. Il testo costituzionale ora vigente (anche a prescindere dai progetti di ulteriore riforma) pone infatti sotto tensione l'assetto attuato sotto il profilo dei limiti, non solo di principio, ma anche di dettaglio, che la regolazione nazionale statale impone ai legislatori regionali.

I primi ricorsi delle regioni alla Corte Costituzionale per violazione del nuovo riparto di competenza sanciti dall'art. 117 e 118 Cost. costituiscono i primi segnali di una partita, nella ripartizione delle competenze in materia di mercato del lavoro tra stato e regioni, ancora tutta da giocare.

 

 

     
 
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