Facoltà di Giurisprudenza di Catania
           

 

2.3. Il collocamento riformato e i riflessi in materia di agevolazione ex lege n. 407 del 1990: il ruolo delle Regioni.

 

Il nuovo quadro normativo delineatosi con l'emanazione del d.lgs. 297 del 2002 assume rilievo ai fini della disciplina delle agevolazioni contributive nel loro complesso e in particolare di quelle previste dall'art. 8, comma 9, legge 407 del 1990. Tale norma consente ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi di avere diritto alla riduzione del 50% dei contributi per un periodo di tre anni, quota che sale al 100% se le imprese operano nel Mezzogiorno o per quelle artigiane. Tale disoccupazione doveva essere comprovata dall'iscrizione nelle liste di collocamento che, come ricordato sopra, il d.lgs. 297 del 2002 ha soppresso. La contestuale soppressione dei modelli C/Ass e C/Ass/AG con la quale le imprese comunicavano ai Centri per l'impiego entro 5 giorni l'assunzione di questa tipologia di lavoratori ha reso meno snella l'operatività della disposizione sullo sgravio contributivo. L'INPS, con la circolare n. 117 del 30 giugno 2003, è intervenuta sollecitando le proprie sedi regionali affinché promuovano ogni sinergia con le strutture competenti (Regioni e/o Province) al fine di pervenire, anche tramite apposite convenzioni, ad un sistema di comunicazioni che consenta di ottimizzare la gestione delle informazioni relative agli avviamenti con particolare riguardo a quelli che danno titolo a specifiche agevolazioni. Alcune Regioni (Calabria, Lombardia, Toscana e Lazio) si sono già adoperate in tal senso e nella Regione Sicilia è stato stipulato un apposito Protocollo d'intesa.

 

 

 

 

     
 
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