2.3. Il collocamento riformato e i riflessi in materia di agevolazione ex lege n. 407 del 1990: il ruolo delle Regioni.
Il
nuovo quadro normativo delineatosi con l'emanazione del d.lgs.
297 del 2002 assume rilievo ai fini della disciplina delle
agevolazioni contributive nel loro complesso e in particolare
di quelle previste dall'art. 8, comma 9, legge
407 del 1990. Tale norma consente ai datori di lavoro
che assumono a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno
24 mesi di avere diritto alla riduzione del 50% dei contributi
per un periodo di tre anni, quota che sale al 100% se le imprese
operano nel Mezzogiorno o per quelle artigiane. Tale disoccupazione
doveva essere comprovata dall'iscrizione nelle liste di collocamento
che, come ricordato sopra, il d.lgs.
297 del 2002 ha soppresso. La contestuale soppressione
dei modelli C/Ass e C/Ass/AG con la quale le imprese comunicavano
ai Centri per l'impiego entro 5 giorni l'assunzione
di questa tipologia di lavoratori ha reso meno snella l'operatività
della disposizione sullo sgravio contributivo. L'INPS, con la
circolare
n. 117 del 30 giugno 2003,
è intervenuta sollecitando le proprie sedi regionali affinché
promuovano ogni sinergia con le strutture competenti (Regioni
e/o Province) al fine di pervenire, anche tramite apposite convenzioni,
ad un sistema di comunicazioni che consenta di ottimizzare la
gestione delle informazioni relative agli avviamenti con particolare
riguardo a quelli che danno titolo a specifiche agevolazioni.
Alcune Regioni (Calabria, Lombardia, Toscana e Lazio) si sono
già adoperate in tal senso e nella Regione Sicilia è
stato stipulato un apposito Protocollo
d'intesa.