2.2. Il Protocollo d'intesa per la disciplina degli sgravi ex legge n. 407 del 1990.
Come si è visto nella Sez. III (§ 2.3), dopo l'introduzione del d.lgs. 297 del 2002, l'INPS, con la circolare n. 117 del 30 giugno 2003, è intervenuta sollecitando le proprie sedi regionali affinché promuovessero ogni sinergia con le strutture competenti (Regioni e/o Province) al fine di pervenire, anche tramite apposite convenzioni, ad un sistema di comunicazioni che consenta di ottimizzare la gestione delle informazioni relative agli avviamenti, con particolare riguardo a quelli che danno titolo a specifiche agevolazioni.
Considerato che la legge n. 407 del 1990 rappresenta una delle misure di politica attiva del lavoro più importanti per combattere la disoccupazione di lunga durata nell'isola e che per tale ragione è necessario preservare la regolare e immediata fruizione dei benefici ad essa connessi alle Aziende che vi ricorrono, l'Assessorato al lavoro ha stipulato il 19 giugno 2003 un apposito Protocollo d'intesa che coinvolge tutti gli uffici regionali competenti in materia di lavoro, l'INPS, l'INAIL, gli ordini dei consulenti del lavoro, etc. Tale protocollo intende rendere chiare le procedure da seguire in caso di assunzioni ex legge 407 del 1990:
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il lavoratore interessato all'assunzione rilascerà presso il Centro per l'impiego territorialmente competente un'autocertificazione attestante il proprio stato di disoccupazione da almeno 24 mesi e, ove non sia stata presentata, la dichiarazione di disponibilità;
- il Centro per l'impiego certificherà che non sussistono comunicazioni di assunzioni per il lavoratore in questione;
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le imprese trasmetteranno all'INPS e all'INAIL copia dei documenti di cui sopra integrandoli con le dichiarazioni che competono loro;
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l'ispettorato del lavoro verificherà a campione la veridicità delle autocertificazioni rese dai lavoratori.
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