CORTE COSTITUZIONALE
sentenza 30-12-1998 454/1998
Diritto.
1. - La questione sollevata investe l'omessa previsione, negli art. 1 e 5 l. 30 dicembre 1986 n. 943 (norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine), del diritto dei lavoratori extracomunitari invalidi civili di ottenere l'iscrizione nell'elenco degli invalidi civili disoccupati che aspirano al collocamento obbligatorio a norma della l. 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private).
Tale omissione, secondo il rimettente, sarebbe in contrasto con l'art. 10 della convenzione Oil n. 143 del 24 giugno 1975, resa esecutiva in Italia con la l. n. 158 del 1981, che assicura parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione, e per questo violerebbe l'art. 10, 1° e 2° comma, Cost. Sarebbe altresì in contrasto con l'art. 2 Cost., poiché ostacolerebbe l'inserimento dei lavoratori extracomunitari invalidi nella formazione sociale costituita dall'ambiente di lavoro; nonché con l'art. 3 Cost., per la irragionevolezza insita nell'assicurare parità di trattamento tra cittadini e stranieri extracomunitari solo dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato.
2. - Le disposizioni degli art. 1 e 5 l. n. 943 del 1986, il cui «combinato disposto» è denunciato dal rimettente, sono state formalmente abrogate dall'art. 47, 1° comma, lett. b), d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Più precisamente, l'art. 1 l. n. 943, per la parte che qui interessa, è trasfuso nell'art. 2, 3° comma, del citato testo unico, mentre le disposizioni dell'art. 5 sull'avviamento al lavoro degli extracomunitari sono oggi sostituite dalle disposizioni contenute negli art. 3, 4° comma, e 21 del medesimo testo unico.
Tuttavia deve osservarsi che il giudice a quo appunta le sue censure su una presunta omissione del legislatore, che egli riconduce al combinato disposto dei citati art. 1 e 5 l. n. 943 del 1986, ma che riguarderebbe sostanzialmente la mancata previsione del diritto dei lavoratori extracomunitari invalidi di iscriversi negli elenchi di cui all'art. 19 l. n. 482 del 1968 per l'assunzione obbligatoria. Ora, da questo punto di vista, la situazione normativa non è sostanzialmente cambiata: pur dopo la sopravvenienza della l. n. 40 del 1998 e del testo unico n. 286 del 1998, manca una disposizione espressa nel senso indicato dal giudice a quo.
La questione dunque sussiste, rinvenendosi tuttora nell'ordinamento la norma, o meglio la presunta lacuna normativa, denunciata, e deve essere decisa, in base ai principî affermati da questa corte nella sentenza n. 84 del 1996, Foro it., 1996, I, 1113, con riferimento alle disposizioni sopravvenute del testo unico approvato con il d.leg. n. 286 del 1998.
3. - La questione è infondata, in quanto la lacuna normativa denunciata, dalla quale discenderebbe la violazione della Costituzione, non sussiste.
L'interpretazione del sistema normativo da cui prende le mosse il rimettente si fonda sull'assenza di una norma specifica che affermi il diritto degli extracomunitari invalidi disoccupati ad ottenere l'iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio. Ma, in presenza della garanzia legislativa — richiamata dallo stesso giudice a quo — di «parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti» per i lavoratori extracomunitari rispetto ai lavoratori italiani (art. 1 l. n. 943 del 1986, e oggi art. 2, 3° comma, del testo unico approvato con d.leg. 25 luglio 1998 n. 286), garanzia ulteriormente ribadita e precisata dall'art. 2, 2° comma, del testo unico n. 286 del 1998, secondo cui «lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano», salvo che le convenzioni internazionali o lo stesso testo unico dispongano diversamente, il ragionamento va rovesciato: occorrerebbe, per giungere all'accennata conclusione, rinvenire una norma che, esplicitamente o implicitamente, neghi ai lavoratori extracomunitari, in deroga alla «piena uguaglianza», il diritto in questione.
Ma una siffatta norma derogatoria nella materia in esame non esiste. La l. 2 aprile 1968 n. 482, nell'individuare le categorie che beneficiano della disciplina delle assunzioni obbligatorie si riferisce fra l'altro agli «invalidi civili» (art. 1, 1° comma) senza alcuna limitazione discendente dalla cittadinanza: tali sono definiti «coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo» (art. 5), ancora una volta senza alcun riferimento alla cittadinanza; ed anche le condizioni generali di esclusione dal beneficio (età superiore a cinquantacinque anni, perdita totale della capacità lavorativa, invalidità che possa riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti: art. 1, 2° comma) non hanno a che fare con la qualità di cittadino o di straniero. L'art. 19 a sua volta prevede l'istituzione di elenchi in cui sono iscritti, fra l'altro, gli invalidi civili «che risultino disoccupati e che aspirino ad un'occupazione conforme alle proprie capacità lavorative».
Sono stabilite, bensì, norme e procedure speciali per l'accesso al lavoro in Italia dei cittadini extracomunitari. L'art. 5 l. n. 943 del 1986 prevedeva la formazione di speciali liste di collocamento dei lavoratori extracomunitari (ma ne prevedeva poi, trascorsi ventiquattro mesi dal primo avviamento al lavoro, l'iscrizione nelle ordinarie liste di collocamento: 2° comma); oggi il testo unico n. 286 del 1998 prevede appositi decreti per fissare le quote massime di stranieri extracomunitari da ammettere per lavoro nel territorio dello Stato (art. 3, 4° comma; art. 21, 1° comma). Ma tutto ciò vale per l'accesso al mercato del lavoro da parte dei cittadini extracomunitari che a questo fine chiedano di poter soggiornare in Italia; e si giustifica in vista dei limiti che il legislatore può legittimamente porre a tale accesso.
Una volta che i lavoratori extracomunitari siano autorizzati al lavoro subordinato stabile in Italia, godendo di un permesso di soggiorno rilasciato a tale scopo o di altro titolo che consenta di accedere al lavoro subordinato nel nostro paese, e siano posti a tale fine in condizioni di parità con i cittadini italiani, e così siano iscritti o possano iscriversi nelle ordinarie liste di collocamento (come la legge esplicitamente prevedeva e prevede: cfr. il già citato art. 5, 2° comma, l. n. 943 del 1986; l'art. 9, 3° comma, d.l. n. 416 del 1989; e oggi gli art. 22, 9° comma, 23, 1° comma, 30, 2° comma, del testo unico n. 286 del 1998), essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori italiani.
Né perdono tali diritti per il fatto di rimanere disoccupati: l'art. 22, 9° comma, del testo unico n. 286 del 1998 stabilisce espressamente (come già l'art. 11, 3° comma, l. n. 943 del 1986) che «la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno», onde continua a valere nei loro confronti la garanzia di godimento dei «diritti in materia civile» e della «piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani», di cui all'art. 2, 2° e 3° comma, dello stesso testo unico; e aggiunge che il lavoratore in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.
Tra i diritti di cui gode il lavoratore extracomunitario non può non riconoscersi dunque quello di iscriversi, avendone i requisiti, negli elenchi per il collocamento obbligatorio degli invalidi.
4. - La conclusione non cambia, se si considera il collocamento obbligatorio, come si esprime il rimettente, «una forma di protezione speciale di categorie svantaggiate di cittadini». Questa corte invero ha ricondotto la speciale disciplina sul collocamento obbligatorio degli invalidi alle forme di attuazione del diritto che «gli inabili e i minorati» hanno, a norma dell'art. 38, 3° comma, Cost., all'avviamento professionale (cfr. sentenze n. 38 del 1960, id., 1960, I, 1077; n. 55 del 1961, id., 1961, I, 1276): diritto del quale gode anche lo straniero avente titolo ad accedere al lavoro subordinato nel territorio dello Stato in condizioni di uguaglianza con i cittadini, non essendovi, sotto questo profilo, ragione di differenziarne il trattamento rispetto al cittadino italiano.
Che se poi si volesse includere tale beneficio nell'ambito dei diritti e degli interventi afferenti all'assistenza sociale delle persone che si trovano in specifiche condizioni di necessità, non lo si potrebbe negare allo straniero, in un quadro legislativo nel quale non solo, come si è ricordato, lo straniero regolarmente soggiornante gode in linea di principio dei «diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano» (art. 2, 2° comma, del testo unico n. 286 del 1998), ma gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno «sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste» fra l'altro, «per gli invalidi civili» (art. 41 del testo unico n. 286 del 1998), e, più in generale, gli stranieri aventi stabile dimora nel territorio nazionale sono tra i soggetti cui si applica la legge contenente i principî dell'ordinamento in materia di diritti e assistenza delle persone handicappate (art. 3, 4° comma, l. 5 febbraio 1992 n. 104).
5. - Deve dunque affermarsi che non sussiste la lacuna normativa denunciata dal rimettente, potendosi dalle disposizioni legislative in vigore trarre la conclusione, costituzionalmente corretta, della spettanza ai lavoratori extracomunitari, aventi titolo per accedere al lavoro subordinato stabile in Italia in condizioni di parità con i cittadini, e che ne abbiano i requisiti, del diritto ad iscriversi negli elenchi di cui all'art. 19 l. n. 482 del 1968 ai fini dell'assunzione obbligatoria.
Per questi motivi,
la Corte costituzionale dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione,
la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art.
1 e 5 l. 30 dicembre 1986 n. 943 (norme in materia di collocamento e di trattamento
dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine),
ora sostituiti dagli art. 2, 3, 4° comma, e 21 d.leg. 25 luglio 1998 n. 286
(testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento agli art.
10, 1° e 2° comma, 2 e 3 Cost., dal Pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.