Il Consiglio del Corso di Studi

  • Statuto | Università degli Studi di Catania  (D.R. n. 881 del  23/3/2015 G.U. 4/4/2015) | articolo 20

Articolo 20 - Consigli di corso di studio

1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti nel corso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, in numero pari al 15% dei componenti dei Consigli di corso di studio, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Il regolamento elettorale di Ateneo stabilisce le modalità di elezione della rappresentanza studentesca.
3. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, un presidente, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il presidente convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del corso.
4. I Consigli hanno il compito di:
a) coordinare, tenuto conto delle linee guida fissate dal Dipartimento o dalla Scuola, le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici;
b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea, come stabilito dal regolamento di dipartimento;
d) formulare proposte e pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo, attinenti al corso di studio di propria competenza;
e) proporre al Consiglio di dipartimento la attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

  • Regolamento Didattico di Ateneo  (D.R. 2634 del 6/8/2015 | art. 3, co. 7

“Ciascun corso di laurea e di laurea magistrale è retto da un consiglio che esercita le competenze  previste dallo statuto.  Il consiglio può proporre  al consiglio del dipartimento o della struttura didattica speciale di cui al secondo comma dell’art. 1 le modifiche all'ordinamento didattico e al regolamento didattico del corso di studio. Il Consiglio delibera sulle informazioni da inserire nelle banche dati ministeriali e sul rapporto annuale di Riesame entro i termini stabiliti dal ministero, nonché sulle  istanze degli studenti”